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“Viste le precedenti ordinanze con le quali veniva disposto, in occasione di tutte le partite a disputarsi presso lo stadio “Partenio-Lombardi” ed in occasione di tutti gli ulteriori incontri di calcio, il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere ed in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto, per tutti gli esercizi di somministrazione e circoli privati nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa; nonché ai punti ristoro eventualmente aperti all’interno dello Stadio; Considerato che a partire dal mese di settembre 2023 vengono svolti presso lo stadio “Partenio-Lombardi” gli incontri di calcio relativi al campionato di serie C anno 2023/2024, che prevedono la partecipazione del pubblico;

 Ritenuto necessario attuare misure di prevenzione, anche alla luce delle linee comportamentali disposte dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e emerse in sede di tavolo tecnico tenuto presso la Questura di Avellino, atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si terranno all’interno dello stadio comunale “Partenio-Lombardi”, nonché a prevenire possibili e concrete occasioni di violenza o atti vandalici;

Ritenuto, pertanto, che occorre adottare un provvedimento di prevenzione che consenta di evitare la concretizzazione di presupposti di pericolo reale all’ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in occasione delle partite di calcio, coerentemente alle linee Comune di Avellino Smistamento: ORGANI POLITICI / SINDACO Prt.G. 0068009/2023 – U – 31/08/2023 15:00:48 PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 Pagina 1 – avellino_0068009/2023 Avellino, 31/08/2023 Il Sindaco comportamentali di cui sopra; Visto il D. L.vo n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; Visti gli artt. 9 ed 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.; Vista la Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii;

                                                    O R D I N A

Per quanto in premessa riportato, in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio “Partenio-Lombardi” nella stagione calcistica 2023/2024, il divieto assoluto di vendita di bevande alcooliche nonché il divieto assoluto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro ed in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita e nell’ora successiva alla fine della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo o al banco, a tutti gli esercizi e circoli, nonché agli esercenti in forma ambulante, all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa.

                                                         DISPONE

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva. Alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza. Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 24/1171981 n. 689. In caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell’autorizzazione a norma di legge. La presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comado della Polizia Municipale AVVISA che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge”.