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Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura:

PREMESSO che con l’attività di contrasto garantita dalle Forze dell’Ordine, sia la prevenzione dell’usura che la solidarietà alle vittime costituiscono una priorità assoluta, da perseguire mediante ogni utile incremento degli strumenti di sostegno alle microimprese e alle famiglie in momentanea difficoltà. L’opera di prevenzione può essere risolutiva nel bloccare la diffusione di fenomeni criminali, grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto delle normali regole sulla concorrenza;

RILEVATO che il periodo di crisi economica connesso alla pandemia da Covid-19 e gli effetti prodotti dagli eventi bellici in corso potrebbero determinare ulteriori riflessi negativi sul sistema economico e sociale costituendo un significativo fattore di rischio per un possibile espandersi dei suddetti fenomeni criminali;

RITENUTO primario il valore sociale della legislazione antiusura, anche come strumento per contrastare l’impatto negativo che ogni forma di criminalità economica produce nel libero fluire del mercato dei beni e dei servizi per le imprese e le famiglie, in quanto rappresentante una grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto delle normali regole sulla concorrenza;

RICHIAMATA la legge 7 marzo 1996, n. 108 che ha istituito, all’art. 14, presso l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”, che prevede la concessione di benefici economici a detti soggetti. Nel caso dell’estorsione, lo stesso Fondo prevede l’erogazione di un contributo, senza obbligo di restituzione, in favore delle vittime, a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito. Nella fattispecie dell’usura, il Fondo riconosce alle vittime la possibilità di accesso ad un mutuo decennale a interesse zero (con provvista interamente pubblica), per il rilancio della propria attività e il reinserimento nel sistema economico legale;

RICHIAMATO altresì l’art. 15 della stessa legge n. 108 che prevede la costituzione del “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di erogare contributi in favore di appositi fondi speciali antiusura, costituiti dai Confidi e dalle Associazioni e dalle Fondazioni antiusura, con le indicazioni operative previste, da ultimo, con circolare n.1 /2021 della Direzione V dello stesso Dicastero, a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

RILEVATO che nel 2007, il Ministero dell’Interno, l’ABI, la Banca d’Italia, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e le Associazioni degli operatori coinvolti (Confidi, Associazioni antiracket e Fondazioni antiusura) hanno sottoscritto “l’Accordo Quadro nazionale per la prevenzione dell’usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell’estorsione e dell’usura”, con l’obiettivo di migliorare il rapporto tra le Banche e gli Intermediari Finanziari (di seguito Banche), le Associazioni imprenditoriali e di categoria, nonché i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura, destinatari, in diversa misura, del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 108 del 1996. Ciò nella prospettiva di promuovere una sempre più efficace operatività delle risorse economiche messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il 10 dicembre 2015 è stato, altresì, sottoscritto dalla stessa ABI il Protocollo d’intesa con la Consulta Nazionale Giovanni Paolo II – Onlus, recante le “Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione dell’usura ai sensi della legge n. 108/1996”; le stesse Linee Guida sono state individuate in stretta collaborazione con le Fondazioni antiusura. Ciò proprio al fine di consentire ad una più ampia platea di accedere ai citati Fondi di prevenzione dell’usura, nonché di facilitare le procedure per l’erogazione dei finanziamenti;

VISTE le molteplici misure urgenti di sostegno ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie introdotte in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, la Comunicazione della Commissione Europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, denominata “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

VISTO l’“Accordo-Quadro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura” sottoscritto il 16 novembre 2021 dal Ministro dell’Interno e dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, con cui gli impegni assunti nel 2007 sono stati aggiornati alla luce dei nuovi scenari sociali ed economici, dell’esigenza di configurare più idonei strumenti, adottando misure più efficaci per famiglie e imprese in difficoltà o sovra indebitate, nonché del rilevante fattore di rischio di espansione del fenomeno conseguente alla pandemia da Covid-19;

VISTA l’importanza di rafforzare la collaborazione nell’ottica di prevenire e contrastare l’infiltrazione della criminalità nell’economia legale e il pericolo di rottura dei meccanismi di coesione;

VISTO l’art. 9 d.P.R. 3 aprile 2006 n. 180;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Osservatorio provinciale sul fenomeno dell’usura

1. Presso la Prefettura di Salerno è istituito l’Osservatorio provinciale sul fenomeno dell’usura, chiamato a svolgere, con la partecipazione attiva degli Enti sottoscrittori del presente atto, i seguenti compiti:

a. promozione di iniziative d’informazione sull’utilizzo dei Fondi di prevenzione dell’usura, mantenendosi in stretto contatto con i Confidi, le Fondazioni antiusura, le Associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici o privati impegnati nel settore;

b. sostegno ad iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura, del sovraindebitamento e della cattiva gestione del denaro, anche attraverso la promozione dell’educazione finanziaria;

c. attuazione di forme di coordinamento e promozione di iniziative volte a contrastare la pubblicità ingannevole in tema di concessioni di credito dietro cessioni di aliquote stipendiali;

d. promozione di iniziative per incrementare, diffondendo un’informazione corretta sulle sue caratteristiche, l’attività di microcredito finalizzata all’inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione.

2. Sono componenti dell’Osservatorio provinciale tutti i sottoscrittori del presente Protocollo, con possibilità di allargare la partecipazione ad altre realtà pubbliche o private impegnate in politiche di prevenzione e contrasto dell’usura, nonché di riunirsi anche in forma ristretta per l’esame di problematiche particolari.
L’Osservatorio si riunisce, su convocazione del Prefetto di Salerno, con cadenza periodica, almeno due volte l’anno.

3. Nell’assolvimento dei loro compiti, i componenti si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione ed evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d’interesse, anche solo potenziale, né utilizzano o diffondono informazioni riservate al fine di trarre vantaggio per essi stessi o per altri soggetti.

4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio provinciale non dà diritto ad alcun compenso. Le eventuali spese sostenute sono a carico dell’Organismo di appartenenza.

Articolo 2
Attività e funzioni dell’Osservatorio Provinciale

1. All’Osservatorio Provinciale, in aggiunta ai compiti indicati nell’art. 1, sono attribuite le seguenti attività e funzioni:

– monitoraggio – con la collaborazione delle Forze di Polizia e degli Organi giudiziari – della fenomenologia dell’estorsione e dell’usura, sia per aree geografiche che per categorie socioeconomiche, al fine di formulare un quadro recante l’entità e la configurazione concreta della stessa;

– studio e proposizione delle misure di contrasto ai reati di usura e racket nella specifica realtà provinciale e diffusione della cultura delle realtà sociali locali;

– organizzazione di attività a tema che coinvolgano gli operatori economici esposti a pressioni distorsive della libera concorrenza;

– cura dei rapporti di collaborazione e di scambio di dati ed informazioni con l’Osservatorio centrale istituito dall’art. 3 dell’Accordo Quadro del 31 luglio 2007, rinnovato con Accordo Quadro del 16 novembre 2021.

Articolo 3
Impegni comuni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a promuovere:

a. nell’ambito delle rispettive competenze e attività, la diffusione – secondo le modalità ritenute più opportune – della conoscenza e della consapevolezza sull’utilizzo delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese, nonché dei due Fondi antiusura;

b. autonome iniziative, idonee a far conoscere sul territorio le opportunità di utilizzazione dei Fondi di prevenzione e di tutte quelle derivanti dalle iniziative descritte nel presente Protocollo;

c. interventi adeguati affinché tutti i soggetti, in particolare famiglie e microimprese, attraverso iniziative e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle scuole superiori del territorio, possano approfondire la conoscenza circa le modalità per una gestione corretta e responsabile del denaro e indirizzare al meglio le proprie scelte di risparmio e investimento.

2. I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano all’individuazione dei soggetti che, tramite i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, possono accedere ai fondi in questione:

a. imprenditori, commercianti, artigiani;

b. esercenti una libera arte o professione;

c. lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati.

3. In particolare, le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni aderenti al presente Protocollo, si impegnano a prevedere, all’interno delle singole convenzioni, adeguati moltiplicatori da applicare ai fondi antiusura.

Articolo 4
Impegni della Commissione regionale ABI

La Commissione regionale ABI della Campania, in applicazione del presente Protocollo, si impegna a:

a. promuovere la conoscenza del presente Protocollo presso le banche operanti sul territorio provinciale mediante apposita Lettera Circolare, sensibilizzandole all’adesione;

b. assicurare un continuativo e diretto confronto con i Confidi e le Fondazioni / Associazioni antiusura, con l’obiettivo, in particolare, di promuovere un miglioramento graduale della gestione delle criticità che possono interessare le convenzioni antiusura in atto e in via di predisposizione;

c. a tale scopo, comunicare all’Osservatorio provinciale la nomina di un referente per i rapporti con i Confidi e le Organizzazioni antiusura attivi nell’ambito territoriale;

d. promuovere seminari e incontri a livello locale, d’intesa con la Prefettura, e con il contributo degli altri sottoscrittori del presente Protocollo sugli strumenti normativi e non, in favore delle famiglie e delle imprese, in condizione di difficoltà e/ o sovra indebitate, anche adottati autonomamente dagli istituti di credito, nonché sull’accesso ai Fondi pubblici a sostegno delle vittime e per la prevenzione dell’usura;

e. dare notizia sul proprio sito web dei link che rinviano agli elenchi già pubblicati sui siti istituzionali, nonché quelli contenuti nella pagina, in particolare, del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Articolo 5
Impegni delle Banche

Le Banche aderenti si impegnano a:

– individuare, all’interno della propria struttura, uno o più referenti, per la gestione dei rapporti convenzionali con Confidi, Fondazioni e Associazioni antiusura, al fine di facilitare la efficace e tempestiva soluzione di eventuali problematiche relative alle singole pratiche di finanziamento ovvero alle questioni più generali riguardanti l’operatività delle convenzioni;

– definire un dettagliato iter procedurale per la gestione delle richieste di accesso ai finanziamenti disciplinati dalla normativa sull’usura, che tenga conto delle peculiarità dei soggetti richiedenti e delle apposite garanzie previste per facilitarne l’accesso;

– prendere in considerazione – prioritariamente – le verifiche effettuate dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni antiusura, assumendo tempestivamente le decisioni sulle richieste di finanziamento, entro i 30 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della completa documentazione necessaria all’avvio formale del procedimento istruttorio;

– porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l’accesso al Fondo di rotazione, ai fini della tempestiva valutazione dei fidi in essere e delle eventuali nuove e più recenti richieste di fido;

– valutare, con particolare cura, la sospensione delle azioni revocatorie o esecutive nei confronti degli stessi soggetti, le cui istanze risultino pendenti presso il Comitato di solidarietà;

– individuare tempestivamente, all’interno delle proprie organizzazioni, la figura del “facilitatore-referente informativo” antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti agli artt. 14 e 15 della legge n. 108 del 1996;

– in particolare, la Banca si impegna, in coerenza con le normative vigenti, a valutare come non pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.P.R. n.315 del 1997, la garanzia del Fondo speciale antiusura può essere deliberata dal Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia del Confidi medesimo a valere sul proprio Fondo rischio ordinario rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confidi;

– al fine di cui al punto precedente, le Banche si impegnano ad assicurare, in coerenza con le normative vigenti, tempestivamente ogni possibilità di “ribancarizzare” i soggetti protestati con adeguato merito di credito;

– al fine di favorire il reinserimento dei protestati nel sistema del credito legale, le Banche valutano l’offerta del conto di base di cui all’art. 126 noviesdecies del Testo Unico Bancario, che consente una serie di operazioni prive di rischio di credito;

– nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, da parte delle Banche aderenti al presente Protocollo, i soggetti interessati potranno rivolgersi, per la ricerca di soluzioni alternative, alle Associazioni antiracket e antiusura o all’Osservatorio provinciale, di cui all’art. 1.

Articolo 6
Convenzioni Banche – Confidi e Fondazioni/Associazioni antiusura per l’accesso alla garanzia dei fondi antiusura di cui all’art. 15 della legge n. 108 del 1996

Le Banche e i Confidi che aderiscono al presente Protocollo si impegnano ad aggiornare le convenzioni sottoscritte, se datate nel tempo, al fine di rivedere i moltiplicatori, tenendo conto della situazione attuale e del contenuto dei Protocolli sottoscritti negli ambiti territoriali su iniziativa dei Prefetti, in data successiva al 2007;

le Banche e i Confidi, all’interno della Convenzione, potranno decidere di aggiornare il moltiplicatore periodicamente e, comunque, ogni anno, è effettuato da parte dei Confidi il relativo monitoraggio, d’intesa con le Banche convenzionate, al fine di procedere all’aggiornamento solo in misura crescente.

Articolo 7
Impegni dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura

I Confidi, le Associazioni e Fondazioni antiusura aderenti si impegnano a:

a. individuare uno o più referenti preposti alla gestione dei rapporti con le Banche convenzionate, comunicandone i riferimenti a queste ultime;

b. svolgere, in tempi ragionevolmente rapidi, l’iter successivo alla richiesta di affidamento per l’accesso ai fondi;

c. individuare, all’interno delle proprie organizzazioni, la figura del “facilitatore” antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti dagli artt. 14 e 15 della legge 108/1996, attraverso periodici incontri info-formativi, dandone comunicazione alla Prefettura per la successiva informazione dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Articolo 8
Microcredito

Le Banche, operanti nel settore del microcredito, ai sensi dell’art. 111 del Testo Unico Bancario, si impegnano a promuovere ulteriormente e a favorire le seguenti attività:

a. promozione attiva di iniziative finalizzate a facilitate l’inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili;

b. valutazione di programmi sperimentali per l’accesso al credito per lo “start-up” o il consolidamento di microimprese;

c. attuazione e sviluppo, a livello provinciale, degli interventi già promossi dal mondo bancario.

Articolo 9
Adesione al Protocollo

1. Il presente Protocollo è aperto all’adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che manifestino interesse alle finalità dallo stesso perseguite.

2. Ogni richiesta di adesione successiva sarà esaminata in sede di Osservatorio provinciale nella seduta successiva alla relativa presentazione;

Articolo 10
Adesione delle Banche, Confidi, Associazioni e Fondazioni antiusura

Le Banche, i Confidi, le Associazioni e le Fondazioni antiusura possono aderire al presente Protocollo, inoltrando la relativa richiesta all’indirizzo Pec della Prefettura di Salerno utilizzando l’apposito modulo in Allegato A al presente protocollo, debitamente compilato e sottoscritto.

Articolo 11
Validità del Protocollo

Il presente Protocollo sarà valido ed efficace per un triennio dalla data della sottoscrizione.
Salerno, 23 aprile 2024

Il Prefetto di Salerno Il Presidente della Commissione regionale
ABI Campania