Tempo di lettura: 2 minuti

E’ nulla la gara indetta da Campania Bonifiche nel maggio 2023 per l’affidamento del servizio di recapito degli avvisi di pagamento dei ruoli consortili di bonifica, irrigazione, collettamento, concessioni nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall’Antitrust.
La vicenda contestata – lo ricostruiscono i giudici in sentenza – parte dal luglio dello scorso anno, quando l’Autorità inviò a Campania Bonifiche un parere motivato segnalando che la documentazione di gara si poneva in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici. Campania Bonifiche non ha dato riscontro all’ordine di rimuovere entro i successivi 60 giorni le segnalate violazioni della concorrenza; e l’Antitrust ha proposto ricorso al Tar, evidenziando come a suo avviso, tra l’altro, la previsione di un unico lotto nazionale restringe significativamente – e in assenza di alcuna motivazione – le possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese
Il Tar, premettendo come, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica “il principio della suddivisione in lotti rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza mirando a favorire la massima partecipazione alla gara” e che la decisione di non suddividere in lotti le gare “deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, resta delimitata, oltre che dalle specifiche norme del Codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, e non deve dare luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di par condicio, di non discriminazione e di trasparenza”, ha ritenuto che per optare per il lotto unico “è richiesta una motivazione rigorosa, che individui i vantaggi economici e/o tecnico-organizzativi… ed espliciti le ragioni per cui detti obiettivi siano prevalenti sull’esigenza di garantire l’accesso alle pubbliche gare ad un numero quanto più ampio di imprese e in particolare alle imprese di minori dimensioni”.
Secondo i giudici, però, nel caso specifico “le ragioni poste a fondamento della scelta non sono chiarite nel bando di gara”; e sarebbe stato compito della Stazione appaltante “fornire una motivazione completa e esaustiva della scelta, espressiva del bilanciamento fra gli interessi in campo, compreso quello concorrenziale e del favor partecipationis, anche in considerazione dell’ingente valore economico del servizio”.