E’ in corso di pubblicazione l’ordinanza della Regione Campania n.2 del 2022 che disciplina l’uso delle mascherine di protezione in relazione a quanto stabilito dall’ordinanza del Governo. Se ne anticipano i contenuti.
1. fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art.1, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.
2. Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente – a tutela della propria e della altrui sicurezza – i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.
2. Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente – a tutela della propria e della altrui sicurezza – i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.