“Stamattina sono stato nel carcere di Poggioreale per effettuare dei colloqui con i ristretti, c’erano 2125 detenuti a fronte di una capienza reale di circa 1400 posti. Credo che da tempo in questo carcere non ci siano le condizioni di detenzione accettabili di spazio abitativo. Una buona notizia è che oggi il detenuto di quasi 93 anni è uscito per andare in detenzione domiciliare in una struttura adeguata.” Lo dichiara il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.
In Italia sono presenti circa 61000 detenuti, 15000 detenuti in più rispetto alla capienza reale. Ecco la proposta innovativa del garante Ciambriello: “Credo che per ogni carcere, debba esistere un limite massimo assoluto per il numero di detenuti, al fine di garantire lo standard minimo in termini di spazio abitativo. Pertanto, ogni volta che un carcere ha raggiunto tale limite, le autorità competenti devono adottare misure appropriate per garantire che ad una persona, appena sottoposta a custodia cautelare o condannata ad una pena detentiva, siano offerte condizioni di detenzione accettabili non solo abitative, ma anche rispetto alla presenza di agenti di polizia penitenziaria, di personale per l’assistenza sociosanitaria e per l’offerta trattamentale. Su questo argomento è stato presentato anche una proposta di legge al Senato, solo così si costringere l’autorità giudiziaria e la politica a rispettare il dettato costituzionale.”.
Il garante campano fa riferimento ad una proposta di legge che è stata depositata nel dicembre 2022 al Senato della repubblica intitolata “Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell’istituto di pena” che vede come prima firmataria la senatrice Cecilia D’Elia. All’art.2 si disciplina che “ Con regolamento da adottare con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n400, è stabilito il numero di posti letto regolarmente disponibili in ciascuno degli istituti di pena italiani ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge, sulla base di un conteggio effettuato applicando gli standard vigenti con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazioni, come definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975,pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.190 del 18 luglio 1975”.