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Stop al consumo di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6 e vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. C’è anche questo nell’ordinanza numero 1 del 2022 del presidente della Regione Campania, quella con la quale sono state chiuse di fatto le scuole dell’infanzia, elementari e medie.

Nel testo si legge che “dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico – continua l’ordinanza . E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida””

IL TESTO

Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022:

1.1.  Dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;

1.2. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;

1.3. E’ disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attivita’ scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni
educativi speciali.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’. Si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I Giunta Regionale della Campania e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima.La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.