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Numero chiuso e obbligo di prenotazione sulle spiagge di Posillipo, il Tar Campania boccia i provvedimenti di Autorità Portuale e Comune di Napoli. Due ordinanze della settima sezione hanno accolto le istanze cautelari del Coordinamento Nazionale Mare Libero, assistito dall’avvocato Bruno De Maria. Per la trattazione di merito è stata fissata l’udienza del 18 dicembre. Ma il provvedimento del tribunale è un siluro contro la linea sugli arenili pubblici a Napoli. Ad essere impugnate, due delibere dell’Autorità di Sistema Portuale (10 maggio scorso) e giunta comunale (18 giugno). Gli atti approvavano l’Accordo di collaborazione tra Adsp, Comune, Bagno Elena, Bagno Ideal e Lido Sirena. L’oggetto è la fruizione delle spiagge libere di Donn’Anna (25 accessi dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) e delle Monache (450 accessi dal Bagno Sirena).

Le intese prevedono, tra l’altro, una “gestione in sicurezza ed ecosostenibile” degli arenili. Per ottenere lo scopo, dettano una serie di prescrizioni. L’ingresso attraverso i cancelli di Bagno Elena e Bagno Ideal, il contingentamento degli accessi, da effettuare con personale delle concessionarie; un sistema di prenotazione online (ogni giorno per il successivo, con accesso entro le ore 13:00), predisposto dalla concessionaria, che consenta: un massimo di 3 prenotazioni settimanali per un massimo di 3 ingressi ciascuna; un orario di accesso, a seconda delle spiagge, dalle 8:30 alle 17:30 o dalle 8:00 alle 17:00. Il Tar smonta diversi cardini dell’accordo. I provvedimenti in vigore non vengono tuttavia sospesi. Ad Autorità Portuale e Comune si danno 15 giorni, per adeguarsi ai rilievi dei giudici. Lo impone la rilevanza dell’interesse alla gestione in sicurezza degli arenili pubblici, per la quale “allo stato non sono stati predisposti strumenti alternativi”. Ma i paletti del tribunale sono stretti. Anzitutto si sottolinea la necessità “che venga valutatanella scelta delle misure da adottare – la mancanza di “forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata””. Si riferisce alla prossimità dei tratti di spiaggia assegnati ai lidi balneari, rispetto alla spiaggia libera.

Poi si tocca l’aspetto del limite numerico all’utenza, censurando la vaghezza delle motivazioni. “Nei provvedimenti – afferma l’ordinanza – si fa generico riferimento alla “necessità di garantire condizioni di fruizione in sicurezza dell’arenile pubblico, ad accesso libero e gratuito, a causa del sovraffollamento”, senza che ciò venga messo in correlazione né con il numero chiuso né con l’orario di accesso e di chiusura”. Inoltre, non viene chiarito “se i rischi per la sicurezza derivino dalla conformazione fisica” della spiagge. Il dubbio insoluto non è da poco. In caso affermativo, infatti, “analoghe necessità si porrebbero per le porzioni di litorale date in concessione”. Se viceversa i pericoli provenissero da “timori per l’ordine pubblico”, il Tar fa presente: per tutelarlo esistono “strumenti diversi”. Ad esempio, i presidi delle forze dell’ordine. E qui le bacchettate sono severe, perché è in gioco la fruizione della risorsa mare. Ovvero di “un bene connesso a un interesse di rilevanza costituzionale”. Per cui l’Amministrazione dovrebbe “farsi carico” di individuare le modalità per garantire l’accesso a tutti, salvaguardando “contemporaneamente la tutela del paesaggio e dell’ambiente”. Non si può, invece, “giustificare la scelta di adottare” una decisione “che riduce sostanzialmente, per i privati, il godimento” del bene.

Altra pesante stoccata: “I provvedimenti penalizzano proprio le fasce più deboli della popolazione”. L’ordinanza cita le “famiglie numerose (stante il limite dei tre ingressi prenotabili giornalmente); le persone che non hanno accesso alle tecnologie”. E poi ancora: “Gli anziani e i bambini, che non possono stare in spiaggia nelle ore più calde (mentre il limite orario è posto alle 17:30)”. E si evidenzia un presunto paradosso: lo stop ai minori non accompagnati, gli preclude l’accesso alla spiaggia libera “pure se già in età per circolare o persino viaggiare da soli”. E c’è un altro monito significativo: “Il diritto di accesso libero e di fruizione della battigia (anche ai fini di balneazione), sancito dalla legge, vige finanche nelle aree oggetto di concessione demaniale”. Si parla della porzione di spiaggia dove chiunque potrebbe sostare, anche tuffandosi a mare, transitando dai lidi privati. “Questa la si può anche qualificare come una ordinanza-sentenza – commenta l’avvocato De Maria -, perché già si pronuncia sulla illegittimità dell’atto impugnato, e ordina di adottarne uno nuovo. Esattamente quello che sarebbe stato fatto con una sentenza”. La pronuncia del Tar va “nella direzione auspicata” per la consigliera regionale Maria Muscarà. “Finalmente  – dice – qualcosa si muove. Stiamo lottando da anni per un diritto che in Campania è misconosciuto: il diritto a godere del mare e della spiaggia. Il miracolo avverrà quando si comincerà a parlare di concessioni per servizi e non per spazi”.