Match scudetto proiettato al Maradona: respinto ricorso erariale contro il Napoli. Con sentenza depositata oggi, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania (presidente Michele Oricchio) ha rigettato l’opposizione della procura regionale. Gli inquirenti chiedevano di riformare la decisione del giudice monocratico, emessa lo scorso 5 giugno, favorevole al club azzurro. Confermando la pronuncia di 4 mesi orsono, il collegio ha compensato le spese.
La storia nasce dalla denuncia di un consigliere comunale. Il 5 marzo di quest’anno, viene segnalata alla procura l’omessa rendicontazione delle spese e delle entrate, collegate alla trasmissione in streaming di Udinese-Napoli del 4 maggio 2023. Un evento a pagamento e sold out, perché partita scudetto. Il ricorso chiedeva l’emissione di un provvedimento dichiarativo dell’obbligo di resa di conto, nei confronti della società di calcio, in relazione alle movimentazioni finanziarie connesse alla gara. Secondo la procura, il Napoli, “nella qualità di agente contabile di fatto, non aveva adempiuto all’obbligo di resa del conto ritenendo che la proiezione della partita scudetto non rientrasse nell’ambito applicativo della convenzione concessa per l’uso dell’impianto”, stipulata nel 2019 con il Comune. In sostanza, si contestava al club di aver usato lo stadio senza una formale attribuzione dal Comune, incassando denaro pubblico ed effettuando spese. Senza cioè avvalersi della collaborazione degli uffici comunali né del tesoriere, e non rendicontando. Nello schema accusatorio, il Napoli si sarebbe limitato a produrre una tabella riepilogativa delle entrate e delle spese, anziché presentare il conto giudiziale redatto secondo legge. Ad avviso della Procura, per la convenzione l’ospitare manifestazioni calcistiche presume in esclusiva gare in presenza, escludendo quindi ogni spettacolo via streaming.
Il giudice monocratico però non era dello stesso avviso. Per lui, la proiezione sui maxischermi rientrava nei patti tra il club e Palazzo San Giacomo. Sulla base di una interpretazione letterale e funzionale dell’accordo, riteneva gravasse sulla società un semplice obbligo di rendicontazione amministrativa di entrate e uscite. In capo al club di De Laurentiis, viceversa, difettava la qualifica di agente contabile riscuotitore di somme di spettanza pubblica. Infatti, la convenzione persegue l’obiettivo di promuovere l’organizzazione e lo svolgimento di eventi calcistici, tramite un utilizzo accorto ed efficiente del Maradona. In tale direzione, sono ritenute assimibilabili la partecipazione ad una partita in presenza e quella in diretta streaming.
Di fronte al diniego del giudice monocratico, la Procura proponeva ricorso. Tra le ragioni, anche la presunta mancata indicazione dei motivi di diritto, secondo cui Udinese-Napoli sarebbe rientrata nel perimetro della convenzione. Ma anche la Corte in composizione collegiale ha ritenuto infondata la ricostruzione degli inquirenti. “La realizzazione dell’evento – si legge nella sentenza – (…) è stata posta in essere anche per ragioni di ordine pubblico, secondo le esigenze emerse durante le riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica del 01 e 02 maggio 2023 presso la Prefettura di Napoli”. In tale veste il club “ha agito quale soggetto coinvolto nella gestione dell’ordine pubblico e in questo senso va letta la collaborazione con la Prefettura”. Per il resto, il Napoli “ha organizzato privatamente la proiezione dell’incontro occupandosi delle autorizzazioni da ottenere sia dalla Lega di Serie A che da DAZN”. E inoltre, “non vi è alcun elemento sintomatico della sussistenza del requisito del maneggio di soldi pubblici”. La trasmissione in diretta della gara, quindi, “ha avuto natura privatistica come confermato dal fatto che è stato previsto il diritto di prelazione per gli abbonati all’acquisto dei biglietti”. Il ricavato è stato usato a copertura dei costi sostenuti, e il restante importo poi versato alla Onlus Associazione Maestri di Strada.