“Il Tar ha deciso in tempo rapidissimi, senza interferire nell’attività, e nella conseguente responsabilità, dell’amministrazione, ma limitandosi a censurare evidenti profili di dubbia legittimità del primo decreto”. Lo sottolinea, in una nota, il presidente del Tar della Campania Vincenzo Salamone che così spiega la vicenda dei ricorsi presentati dalla società Eintracht Francoforte contro le decisioni di vietare la vendita dei biglietti della partita Napoli-Eintracht Francoforte in prima battuta a tutti i cittadini tedeschi e, successivamente, solo a quelli residenti a Francoforte. “Ritengo doveroso precisare – aggiunge il presidente del Tar della Campania – che il giudice amministrativo valuta la legittimità degli atti alla luce dei vizi sollevati dai ricorrenti e non già sulla base di impressioni o valutazioni soggettive; non può fare, pertanto, uso di altre informazioni se non quelle che risultano dagli atti depositati in giudizio. Si precisa anche che le decisioni (cautelari) del Tar Campania, sono arrivate a poche ore dall’emanazione degli atti e dalla loro impugnazione”.
Nella nota, il presidente del Tar della Campania Vincenzo Salamone, ricostruisce la vicenda processuale: “La società Eintracht Francoforte – scrive – impugnava il divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti in Germania, disposto dal Prefetto di Napoli in data 8 marzo 2023 in relazione all’incontro calcistico tra quella squadra e il Napoli. Il ricorso veniva deciso con decreto dell’11 marzo che, accogliendo la proposta istanza cautelare, sospendeva il divieto ravvisando vizi della motivazione (carente evidenziazione di sufficienti e specifici elementi di rischio) e sproporzione manifesta (riguardando il divieto tutti i residenti in Germania, ossia circa 80 milioni di persone) e faceva, tra l’altro, espressamente salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, precisando che ‘la sospensione disposta con il presente decreto non esime l’Autorità locale di polizia dal predisporre tutte le misure adeguate per prevenire il rischio che ha pure ritenuto sussistente, e peraltro già attuate in consimili eventi, non escluse quelle eventualmente già previamente individuate ovvero quelle diverse a predisporsi’“.
“In data 12 marzo – prosegue il presidente del Tar – l’Amministrazione depositava agli atti del giudizio il nuovo decreto prefettizio, con il quale veniva integrata la motivazione con nuovi e ulteriori elementi di rischio e ridotto il divieto ai soli residenti a Francoforte. Il nuovo atto era nuovamente impugnato dalla società Eintracht Francoforte. Il Tar Campania, in sede cautelare, con decreto, respingeva l’istanza cautelare, richiamando i nuovi e circostanziati elementi rappresentati nel nuovo atto prefettizio e valorizzava anche la significativa riduzione dell’estensione soggettiva del divieto (da tutti i residenti in Germania ai soli residenti a Francoforte)”. “Per quanto rileva, – continua Salamone – dallo stesso decreto prefettizio del 12 marzo 2023 risulta che la decisione interveniva a situazione impregiudicata, posto che ‘la società non ha mai avviato la vendita di biglietti all’estero’, disponendone il blocco fin dal 14 febbraio 2023”. “La prima decisione cautelare interveniva, dunque, – conclude – in tempo utile per consentire l’immediata nuova determinazione della Prefettura, cui in effetti la Prefettura perveniva”.