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La Segreteria Territoriale della UIL Fpl di Benevento rende noto che dal 1° aprile 2023 cessano di esistere gli incarichi di posizione organizzativa, i quali vengono sostituiti da quelli di «elevata qualificazione».

È una novità di grande rilievo, che impone agli enti di adeguare i propri regolamenti, come già avvenuto per il Comune di Benevento, il quale ha deliberato in proposito con atto n. 50/2023. È l’effetto delle norme di prima applicazione dettate dall’articolo 13, comma 3 del contratto del 16 novembre 2022. Nelle regole su questo istituto si può largamente attingere alla disciplina degli incarichi di posizione organizzativa in vigore nell’ente.

In base alle nuove disposizioni contrattuali, gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1° aprile 2023 vengono «automaticamente» trasformati in incarichi di elevata qualificazione ed è previsto che proseguano fino alla naturale scadenza. Per cui, citando quanto avviene in molti enti, soprattutto senza dirigenti, gli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2023 per la durata di un anno proseguiranno fino al 31 dicembre; il che consentirà a questi enti di avere un arco temporale più lungo per adottare le nuove regole.

Non bisogna confondere la definizione della nuova area «dei funzionari e dell’elevata qualificazione» con gli incarichi «di elevata qualificazione», in quanto questi ultimi non potranno essere attribuiti automaticamente. Difatti, l’essere inquadrati in detta area ha un valore di trasposizione dalla categoria D all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e ciò non comporta un immediato miglioramento giuridico ed economico.

Gli enti devono decidere l’istituzione di questi incarichi, tenendo presente che possono essere conferiti sia per lo svolgimento di compiti gestionali, che per le attività che richiedono un’alta professionalità, come già statuito nel contratto del 21/05/2018. Rispetto alle precedenti disposizioni, viene riaffermata la necessità della stretta connessione, per ambedue le ipotesi, con lo svolgimento di compiti di responsabilità.
Negli atti di regolamentazione dell’istituto devono essere dettati i singoli criteri per il conferimento degli incarichi da parte del Sindaco, negli enti più piccoli, o da parte dei Dirigenti, ove presenti. Sarà necessario prevederne la durata massima, che in ogni caso non potrà superare i tre anni, pur tenendo presente che il contratto non stabilisce una durata minima, che però – va detto – la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria fissa in almeno un anno.

Gli enti devono dettare i criteri per la graduazione della retribuzione di posizione, per la determinazione della remunerazione in caso di conferimento ad interim di ulteriori incarichi e per il relativo metodo per la valutazione della performance. Devono, infine, decidere quanta parte dello specifico fondo debba essere destinato alla retribuzione di risultato, rispettando la percentuale minima del 15%.

Rispetto a queste scelte, occorre dar corso all’istituto dell’informazione sindacale, e della possibilità che possa essere richiesto il confronto, senza tralasciare la contrattazione per le parti che incidono sulla retribuzione di risultato.

L’innovazione relativa alla creazione dell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, contenuta nel nuovo contratto nazionale delle funzioni locali – dichiara con soddisfazione il Segretario Generale, Giovanni De Lucaè di fondamentale importanza poiché avvicina i lavoratori della ex-categoria D a un’area sub-dirigenziale, che si spera possa essere ancor meglio definita col rinnovo del prossimo triennio”.