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La sentenza del Tar della Regione Campania chiude definitivamente (o quasi, possibile appello al Consiglio di Stato) la questione voto di ottobre 2021 a Foglianise, quando il sindaco Giovanni Mastrocinque la spuntò per una manciata di voti sulla sfidante Grazia Pedicini. 

Gli sconfitti, adirono tutte le possibili vie legali per far valere le proprie ragioni. Di seguito la sentenza del Tar Campania che manda in archivio la questione: 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4502 del 2021, proposto da Grazia Elmerinda Pedicini, Giovanni Viglione, Errico Baldini, Dario Belfiore, Anna Maria Bruno, Stefano Caporaso, Walter Catillo, Ivan Columbro, Filippo Mastrocinque, Cosimo Orlacchio, Giusi Pedicini, Piera Pedicini, Mattia Simeone, rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso, Ernesto Aceto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di Foglianise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Marrama, Giancarlo Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Marrama in Napoli, piazza Nicola Amore, 6; Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Foglianise, non costituito in giudizio;
nei confronti di Giovanni Mastrocinque, Giuseppe Tommaselli, Tommaso Boscaino, Antonio
Carapella, Andrea De Filippo, Carminantonio De Santis, Agostino Martini, Domenicantonio Martone, Francesco Meoli, Antonio Pedicini, Vito Antonio Pedicini, Addolorata Tesauro, Rossana Zampelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Marrama, Giancarlo Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Marrama in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;
per l’annullamento delle operazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 relative al rinnovo del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Foglianise.

E in particolare
– del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 4 ottobre 2021 di
proclamazione degli eletti;
– dei verbali degli uffici elettorali delle sezioni n. 1, n. 2 e n. 3;
– del manifesto di proclamazione degli eletti a firma del sindaco del 07. 10.
2021;
– della delibera di C.C. N. 33 del 25/10/2021 avente ad oggetto: “ESAME
DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI
INCOMPATIBILITÀ”;
– Nonché di tutti gli atti e documenti relativi alle operazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Foglianise e l’elezione del
sindaco;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foglianise e di Giovanni
Mastrocinque, di Giuseppe Tommaselli, di Tommaso Boscaino, di Antonio
Carapella, di Andrea De Filippo, di Carminantonio De Santis, di Agostino
Martini, di Domenicantonio Martone, di Francesco Meoli, di Antonio
Pedicini, di Vito Antonio Pedicini, di Addolorata Tesauro e di Rossana
Zampelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 la dott.ssa Antonella
Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 12.11.2021 parte ricorrente agisce per
l’annullamento delle operazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 relative al
rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Foglianise e in particolare,
del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 4 ottobre 2021 di
proclamazione degli eletti, dei verbali degli uffici elettorali delle sezioni n. 1, n.
2 e n. 3, del manifesto di proclamazione degli eletti a firma del sindaco del 07.
10. 2021, della delibera di C.C. N. 33 del 25/10/2021 avente ad oggetto
l’“ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ”, nonché di tutti gli atti e
documenti relativi alle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio
Comunale del Comune di Foglianise e l’elezione del sindaco.
A sostegno dell’impugnazione parte ricorrente formula i seguenti motivi di
gravame:
-VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 53 del d.P.R. n. 570/1960 –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA E
REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI – VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DI GENUINITÀ DEL RISULTATO ELETTORALE;
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 16 MAGGIO
1960, N. 570 E DELLA PUBBLICAZIONE DEL MINISTERO
DELL’INTERNO DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
ELETTORALI CONTENENTE ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI, PARAGRAFO 46 –
ECCESSO DI POTERE – OMESSA ISTRUTTORIA – SVIAMENTO –
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 16 MAGGIO
1960, N. 570 E DELLA PUBBLICAZIONE DEL MINISTERO
DELL’INTERNO DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI
ELETTORALI CONTENENTE ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI – ECCESSO DI POTERE –
OMESSA ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL
GIUSTO PROCEDIMENTO – CARENTE MOTIVAZIONE.

Premette parte ricorrente che alle consultazioni elettorali svoltesi in data 3 e 4
ottobre 2021 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Foglianise si sono presentate due sole liste, la lista n. 1 “Liberamente
Foglianise” con candidato Sindaco la ricorrente Grazia Elmerinda Pedicini e
la lista n. 2 “Rinascita Democratica” con candidato Sindaco Giovanni
Mastrocinque, e che all’esito delle operazioni di voto e delle successive
operazioni di scrutinio, quest’ultime oggetto di contestazione da parte dei
rappresentanti della lista N. 1, l’esito elettorale dichiarato dai 4 Presidenti di
Seggio risulta essere la vittoria della lista n. 2 per una differenza di soli 4 voti
in quanto la lista N. 1 avrebbe conseguito n. 1163 voti a fronte di 1167 voti
della lista N. 2.

Senonchè, secondo la prospettazione dei ricorrenti, le operazioni di scrutinio
sono state caratterizzate da una serie di gravi irregolarità nelle Sezioni 1, 2 e 3
riguardanti la compilazione dei verbali di scrutinio, il computo delle schede
nulle e dei voti non attribuiti, i cittadini UE ammessi a votare e gli elettori
asseritamente affetti da cecità, situazioni che avrebbero irrimediabilmente
compromesso il risultato finale delle elezioni; invoca quindi il riconteggio
delle schede, la correzione del risultato elettorale con conseguente declaratoria
del diritto della lista dei ricorrenti ad essere proclamati eletti alla competizione
elettorale o, in via subordinata, l’annullamento delle operazioni elettorali con
ogni ulteriore conseguenza di legge.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Giovanni Mastrocinque,
Giuseppe Tommaselli, Francesco Meoli, Tommaso Boscaino, Antonio
Carapella, Andrea De Filippo, Carminantonio De Santis, Agostino Martini,
Domenicantonio Martone, Antonio Pedicini, Vito Antonio Pedicini,
Addolorata Tesauro, Rossana Zampelli, oltre al Comune di Foglianise
invocando il rigetto del ricorso. Il Tribunale, dopo avere disposto con
ordinanza n. 169/22 una verificazione per accertare, con riferimento alla sola
Sezione n. 2, il numero il numero delle schede autenticate e non utilizzate per
la votazione, il numero delle schede autenticate, il numero delle schede
effettivamente utilizzate, nonchè per procedere al nuovo spoglio dei voti
assegnati nella predetta sezione n. 2, accertando il relativo risultato, all’udienza
pubblica del 14 giugno 2022 ha trattenuto la causa per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Invero, all’esito dell’espletamento degli incombenti istruttori disposti dalla
Sezione è emersa in primo luogo la correttezza dell’operato della Sezione n. 2,
in quanto è stato accertato il numero di schede autenticate e non utilizzate,
pari a 206 schede, esattamente corrispondente al numero degli elettori che
non hanno esercitato il diritto di voto (elettori della sezione 994 meno i 788
votanti della sezione = 206); il nuovo spoglio ha restituito, per ciò che
riguarda i candidati alla carica di Sindaco, i risultati di voti n. 375 per la
ricorrente e di voti n. 401 per il sindaco in carica ed odierno
controinteressato; la comparazione tra l’esito della verificazione ed il
contenuto del verbale delle operazioni elettorali ha consentito di accertare la
piena rispondenza tra quanto emerso già dopo il primo conteggio dei voti e la
situazione effettiva quale risultante all’esito della verificazione.
Pertanto, anche le lacune nella verbalizzazione denunciate in ricorso
degradano a mere irregolarità, alla luce della disposta verificazione, come tali
inidonee ad inficiare il risultato elettorale in conformità alla stessa
condivisibile giurisprudenza richiamata da parte ricorrente che afferma che

“Nella composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle
operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il
principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in
contestazione se l’illegittimità denunciata al riguardo non ha influito in concreto sui risultati
elettorali, sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei
risultati medesimi, ma tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli
aspetti generali delle operazioni elettorali (quali, ad es., l’omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l’arbitraria chiusura della sezione elettorale, l’irregolarità della scheda, la non
corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle
schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate)” (cfr. Consiglio
di Stato sez. V, 16/03/2016 n. 1059).
Quanto alle censure articolate da parte ricorrente in relazione al verbale
dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 1 in cui risulterebbe una grave discrasia
tra il numero totale delle schede nulle – indicato a pag. 34 in 7 unità – laddove
risulta un solo voto dichiarato nullo per il candidato a carica di Sindaco e 3
voti di preferenza dichiarati nulli per i candidati consiglieri, per un totale di 4,
il Collegio, al fine di superare la predetta censura, si limita ad evidenziare che
nelle elezioni riguardanti i Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti è
ben possibile che i voti di preferenza siano considerati nulli – sebbene la
scheda sia ritenuta valida agli effetti del voto di lista e del candidato Sindaco –
potendosi verificare due diverse specie di nullità, di cui una totale e l’altra
parziale, e più in particolare quella delle schede totalmente nulle e quella delle
schede contenenti solo voti di preferenza nulli, ma valide per il resto; ad
analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla medesima censura ed a
quelle relative alla mancata specificazione delle ragioni in base alla quale è
stata dichiarata la nullità di taluni voti, articolate da parte ricorrente in
relazione alle altre Sezioni.

Per ciò che riguarda i due voti assistiti espressi da elettori ciechi nella Terza
Sezione, il Tribunale non può che evidenziare come la produzione di un
certificato medico sia solo eventuale nel caso in cui i votanti siano affetti da
una patologia specificamente indicata nell’art. 41 DPR 570/60, quale è la
cecità, in conformità della condivisibile giurisprudenza che afferma che
“L’art. 41 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 prevede il voto con accompagnatore per “I
ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga
gravità”, e dispone che il presidente del seggio indichi nel verbale il motivo specifico
dell’assistenza nella votazione, e alleghi al verbale il certificato medico “eventualmente
esibito” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 19/04/2007, sent. n. 1812).
Quanto infine, alla denunciata irregolarità consistente nel voto espresso da
cittadini UE osserva il Collegio che in realtà gli asseriti cittadini UE sono in
realtà cittadini italiani, pertanto regolarmente aggiunti alle liste elettorali.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, mentre sussistono i presupposti di
legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del
giudizio, ad eccezione delle spese di verificazione da porsi definitivamente a
carico di parte ricorrente.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate ad eccezione di quelle di verificazione che sono poste
definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 con
l’intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Antonella Lariccia, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere