Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo la richiesta dell’avvocato Vittorio Fucci, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare di interdizione dalla professione di avvocato per il periodo di un anno a carico di M.D.S., di Airola. Precedentemente la quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocato Fucci, aveva annullato il precedente provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli che disponeva la misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione per l’ Avvocato M. D. S.. di Airola, imputata di essere organizzatrice di un’ associazione a delinquere e di falso. Fu disposta, quindi, la celebrazione di un nuovo Riesame dinanzi ad altra Sezione. La Va Sezione della Cassazione esaminò esclusivamente, nell’ udienza tenutasi, la posizione dell’ avvocato airolano.
Oggi il Tribunale del Riesame di Napoli, a seguito dell’annullamento con rinvio della Cassazione, accogliendo le tesi del legale, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare dell’interdizione dalla professione di avvocato per la durata di 1 anni a carico di M.D. S. Precedentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte erano state investite della questione relativa all’inutilizzabilità delle intercettazione che costituirebbero il tessuto probatorio a carico di tutti gli indagati nel procedimento. Le Sezioni Unite avevano già emesso, riguardo alle intercettazioni, una sentenza che dispone la inutilizzabilità delle intercettazioni. Come si ricorderà questo procedimento nasce a seguito di un’inchiesta che ha coinvolto 11 persone, tra cui diversi professionisti, che, secondo l’accusa, avrebbero presuntivamente proposto una moltitudine di ricorsi falsi, inducendo poi l’Autorità Giudiziaria in errore.