“La Città di Montesarchio è amica dell’ambiente e amica degli animali: il rispetto per l’ambiente e in particolare per i nostri amati animali da compagnia passa però per alcune piccole accortezze dei cittadini”. Così il Sindaco Carmelo Sandomenico, che prosegue: “Possedere e amare un animale significa anche prendersene cura, e ho notato purtroppo tanta disattenzione in merito, a partire dalla tendenza a non raccogliere le deiezioni canine durante le passeggiate, cagionando un danno in termini di decoro e non solo. Per questa ragione ho emanato un’ordinanza che mira appunto a tutelare i nostri amici animali e il decoro dell’ambiente urbano. Chiedo a tutti i cittadini collaborazione perché con piccolissime attenzioni si possono ottenere grandi risultati”.
Nel merito, ecco i punti dell’ordinanza:
1. È fatto divieto di lasciare gli animali liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, prescrivendo l’uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all’occorrenza;
2. È fatto divieto di condurre i cani o altri animali d’affezione all’interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale;
3. È fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine o di altri animali, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua o altro liquido detergente, in quantità sufficiente per dilavare la zona interessata dalle deiezioni dell’animale dopo la loro rimozione; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;
4. Per i bisogni fisiologici degli animali occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato;
5. È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane o altro animale d’affezione sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
6. Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi organici; in caso d’uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo;
7. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
8. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
9. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
1. È fatto divieto di lasciare gli animali liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, prescrivendo l’uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all’occorrenza;
2. È fatto divieto di condurre i cani o altri animali d’affezione all’interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale;
3. È fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine o di altri animali, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua o altro liquido detergente, in quantità sufficiente per dilavare la zona interessata dalle deiezioni dell’animale dopo la loro rimozione; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;
4. Per i bisogni fisiologici degli animali occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato;
5. È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane o altro animale d’affezione sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
6. Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi organici; in caso d’uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo;
7. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
8. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
9. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Le violazioni a tali disposizioni comporteranno una sanzione amministrativa che và da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.