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In merito alla richiesta, proveniente da alcuni consiglieri della minoranza consiliare, di annullamento in autotutela della Deliberazione con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di acquisire una consulenza altamente specialistica di un esperto di diritto amministrativo, al fine di valutare l’ambito di applicazione della disposizione regionale di cui all’art. 23, comma 4 bis della legge regionale n. 11/2007, l’efficacia temporale della stessa e la relativa disciplina transitoria, allo scopo di dirimere ogni eventuale incertezza sulla piena validità della designazione del dirigente Gennaro Santamaria, quale Coordinatore d’Ambito, il segretario generale Riccardo Feola ha trasmesso la seguente nota di chiarimento: “Sulla proposta di deliberazione è stato apposto, dal sottoscritto Segretario Generale, il parere preventivo ai sensi dell’art.49 del TUEL. Alcuni consiglieri di minoranza lamentano l’illegittimità della Deliberazione, in quanto mancante del parere contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL, previsto per legge, quando la proposta di Deliberazione comporti riflessi diretti ed indiretti sul bilancio di previsione. Nel caso di specie, la Giunta Comunale ha espresso un mero atto di indirizzo sulla necessità di acquisire un parere legale ‘pro veritate’ per dirimere un contrasto interpretativo fra l’orientamento della Regione Campania in merito all’art. 23, comma 4 bis della legge regionale n. 11/2007 e l’applicazione della disciplina transitoria, sulla quale anche la stessa Avvocatura dell’Ente si è espressa in senso opposto all’orientamento della Regione Campania. Con la Deliberazione, la Giunta ha dato ampia autonomia all’Avvocato dell’Ente sulle modalità di scelta della figura da incaricare e ha demandato allo stesso tutti gli atti di natura gestionale.

Il sottoscritto Segretario generale non ha ritenuto di dover richiedere il parere contabile ai sensi dell’art.49 Tuel sulla proposta di Deliberazione, in quanto la stessa rappresenta un mero atto di indirizzo, nel quale non è indicato alcun importo specifico e non è nemmeno individuato il soggetto da incaricare e, pertanto, non sussistono elementi di natura finanziaria valutabili attraverso il parere contabile ex art. 49 anche con riferimento agli rilievi diretti o indiretti. Tanto è vero che il parere, in assenza di quantificazione della spesa ed indicazione del capitolo di spesa, non può di certo essere espresso nè tanto meno è possibile valutare gli effetti sugli equilibri di bilancio. Giova evidenziare che ‘hanno natura di indirizzo gli atti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo competenti le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti’ (così TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12.4.2005, n. 531). Il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza di motivi di ricorso incentrati sulla violazione dell’art. 49 del TUEL, ha affermato che nel concetto di ‘mero atto di indirizzo’ rientrano le scelte di programmazione della futura attività, che ‘necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze’ (cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326). Solo con la formalizzazione degli atti amministrativi conseguenti da parte dell’Avvocato, il Dirigente del Settore Finanze e Tributi potrà verificare la copertura finanziaria attraverso l’apposizione del visto contabile sul provvedimento d’incarico del soggetto individuato. Si precisa che sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato emessa sul punto la mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l’invalidità delle deliberazioni di Giunta o Consiglio ma la loro mera irregolarità, in quanto l’articolo 49 del Tuel ha l’unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni (cfr. Sentenza della V sezione n. 8108 del 2020). L’appello è stato dichiarato infondato dalla quinta sezione, in quanto: ‘i pareri non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, essendo preordinati all’individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse ‘ (cfr anche Cons. Stato IV sez. 2018 n.1838 ed altre di seguito citate in sentenza). Nel caso di specie la Delibera di Giunta Comunale n. 248/2024 è un atto d’indirizzo di natura tecnica che necessità del parere tecnico ex art.49, ma non necessita del parere contabile, in quanto nel momento in cui è adottato non produce alcun rilievo di natura contabile. Pertanto, come ampiamente innanzi espresso, solo con gli atti conseguenti all’adozione della delibera, si procederà ad assumere l’impegno di spesa sui competenti capitoli di spesa del bilancio dell’Ente e sui quali sarà apposto il visto contabile che ne determinerà, ai sensi di legge, la relativa efficacia giuridica”.