Dopo la sospensione per rissa, sarà riprogrammata la sfida di rugby giovanile tra Rugby IV Circolo Benevento e Associazione Sportiva Salerno Rugby, valevole per la quinta gioranta del campionato Under 16 (fase regionale).
E’ quanto si evince dal comunicato del Giudice Sportivo Territoriale dopo la riunione di ieri che ha comminato diverse sanzioni disciplinari a tanti atleti dopo che la gara era stata sospesa. Tre cartellini gialli, due illeciti tecnici con squalifiche ad un giocatore del Benevento (6 giornate) e ad un salernitano (6 giornate). Tre interdizioni tra tecnici e dirigenti, tutti della compagine ospite: 45 giorni per l’assistente allenatore, 15 giorni per accompagnatore ed allenatore.
Di seguito la delibera di gara:
Il Giudice Sportivo,
rilevato che dal referto arbitrale del Sig. Davide Fallarino, si è disposta la sospensione definitiva della gara ”per proteggere la mia persona e quella dei giocatori da eventuali risse che potevano scaturire interne ed esterne al recinto di gioco”, in ragione di un pericolo ravvisato dalla condotta di alcuni tesserati del Salerno e dei sostenitori del IV Circolo.
rilevato che dal referto arbitrale, in particolare, si dà atto che tale pericolo sia emerso di un
comportamento indebito da parte dell’Allenatore, dell’assistente Allenatore e dell’Accompagnatore della Società Salerno che, tuttavia, il Direttore di Gara non ha ritenuto di sanzionare;
rilevato, ancora, che dal referto arbitrale non emerge che il comportamento dei sostenitori del IV Circolo abbia impedito la prosecuzione in sicurezza dell’incontro;
ritenuto, tuttavia, che l’art. 18 co. 3 del RAS conferisce al Direttore di Gara un ampio potere discrezionale di sospensione definitiva della gara allorquando “si verifichino fatto o situazioni da lui ritenute pregiudizievoli all’incolumità sua o dei giocatori o [si] impedisca il regolare svolgimento della gara stessa“;
ritenuto, pertanto, che la valutazione di sospensione definitiva della gara non sia sindacabile in mancanza di profili di manifesta irragionevolezza e illogicità, non ravvisabili dalla descrizione degli accadimenti trascritta nel referto arbitrale, da cui emerge, all’opposto, l’insorgere di un clima di pericolo, idoneo a giustificare la sospensione definitiva, in base alla valutazione discrezionale del Direttore di Gara;
ritenuto che la gara vada riprogrammata, ai sensi dell’art. 19 co. 2 del RAS, non essendo le ragioni di sospensione riconducibili esclusivamente a fatti e condizioni imputabili direttamente alla negligente condotta di una delle due società e/o dei propri tesserati;
ritenuto, in ogni caso, di dover sanzionare le condotte dei tesserati del Salerno, refertate dal Direttore di Gara, come da separato provvedimento;
PRENDE ATTO
della sospensione definitiva della gara, ai sensi dell’art. 18 co. 3 del RAS e trasmette gli atti alla Commissione Organizzatrice Gare per la sua riprogrammazione, ai sensi dell’art. 19 co. 2 RAS.
Immagine di repertorio