Tempo di lettura: 4 minuti

Secondo il Tfn che nel processo di primo grado ha prosciolto l’ex attaccante del Benevento Enrico Brignola non c’è alcuna prova del coinvolgimento del calciatore. Labili e forse neanche indiziari gli elementi che erano stati individuati a suo carico. Ecco le motivazioni pubblicate oggi dal Tribunale Federale Nazionale: 

Gli elementi che la Procura Federale individua a suo carico sono davvero labili e forse neanche indiziari. Essi possono riassumersi in alcuni riferimenti fatti dal COVINO nel suo già citato interrogatorio reso il 5.02.2024 innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento e in una chat di cui riferisce un’annotazione del NSPV della Guardia di Finanza del 5.1.2024 nella quale si evidenzia che nel telefono in uso al COVINO è stata rinvenuta una chat tra questi e il BRIGNOLA nella quale il primo “… viene “invitato” a non parlare di alcune questioni. Nello specifico, i due soggetti fanno (sotteso, ndr) riferimento al divieto in vigore per i calciatori professionisti di effettuare scommesse (di tipo calcistico, ndr). Si riportano di seguito i messaggi di testo di maggior rilievo investigativo: – Covino Pasquale Pio: “Scusa enri non lo sapevo che sul gruppo potevo scrive la” – Enrico Brignola: “tranquillo frate” – Enrico Brignola: “non dire quelle robe” – Enrico Brignola: “che io non posso fa nulla” – Covino Pasquale Pio: “I calciatori tipo non posso gioca” – Covino Pasquale Pio: “Da quello che ho capito” – Enrico Brignola: “si esatto” – Enrico Brignola: “si non si puo”. Premesso che il Sig. Enrico BRIGNOLA, per quanto in atti, non risulta indagato nel procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il che potrebbe costituire già un primo incidente indizio di carenza di materiale probatorio a suo danno, valgano per la sua posizione le medesime considerazioni già fatte per il LETIZIA in ordine alle dichiarazioni del COVINO, circa l’assoluta incertezza su chi avrebbe fatto le scommesse sulle partite di calcio, se effettivamente fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due dei tre, nonché quelle relative alla assoluta genericità del capo di incolpazione formulato dalla Procura Federale che non ha avuto la possibilità di individuare le gare sulle quali il BRIGNOLA avrebbe scommesso. Risulta, peraltro, accertato che lo stesso fosse anch’egli un giocatore accanito e, in particolare da una chat con la fidanzata prodotta dalla sua difesa, anch’essa non contestata dalla Procura Federale, risulta che anche lui fosse dedito a giocare ai “quick games” quali “Aviator” e “slot machines” tant’è che la fidanzata gli scrive testualmente: “Ti svegli con l’aereo in mano e ti addormenti con le corse dei cani”, senza mai fare alcun riferimento a scommesse sul calcio. Di qui i vari movimenti di denaro con gli altri soggetti e con il COVINO che prestava le sue carte per le ricariche e i suoi conti gioco per le puntate. A tal ultimo proposito è bene evidenziare che i cospicui movimenti di denaro fra i vari calciatori coinvolti nel procedimento e fra questi e il COVINO, che, di fatto, hanno dato origine alle indagini disposte dalla Procura di Benevento, sono definiti dalla stessa Procura Federale, nella relazione d’indagine del 29.03.2024, come non implicanti, necessariamente, scommesse su eventi calcistici”.

In tale contesto la chat intrattenuta con il COVINO, di cui alla citata annotazione del NSPV della Guardia di Finanza, appare assolutamente priva di valore probatorio, anche solo indiziario, considerato, ancora, che non risulta riportato, nell’annotazione in questione, né altrove, neanche la frase (del COVINO? del BRIGNOLA?) che avrebbe dato origine allo scambio di messaggi oggetto d’esame. Inoltre è d’uopo osservare che nel capo di incolpazione del BRIGNOLA, di cui al deferimento, si legge testualmente “… aver effettuato – quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse …” e quindi il periodo oggetto di contestazione è quello che va dall’1.07.2021 al 30.07.2023 nel mentre la chat di cui riferisce la Guardia di Finanza risale al 28.04.2021 e dunque a periodo antecedente a quello di cui al capo di incolpazione. Ne consegue il proscioglimento anche del Sig. Enrico BRIGNOLA”.