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Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Fioravante Bosco, ex comandante della Polizia Municipale di Benevento.

Fioravante Bosco, Comandante della Polizia municipale di Benevento sino a tutto il 31/01/2024, essendo venuto a conoscenza della determinazione dirigenziale n. 21 del 15/05/2024 (R.G. n. 643) del Segretario generale Riccardo Feola, avente per oggetto: “Annullamento delle schede di valutazione del personale dipendente del Corpo di Polizia municipale”, ha chiesto che la stessa venga immediatamente revocata in quanto illegittima in fatto e in diritto. 

Va preliminarmente evidenziato che il Segretario generale ha giustificato il suo operato con i seguenti elementi di valutazione:

  1. gli obiettivi del settore di staff Polizia municipale sono stati trasmessi dalla Segreteria Comando in data 13/02/2024, a mezzo flusso documentale, da parte del funzionario preposto per conto del Comandante pro tempore;
  2. il dirigente del Corpo aveva apposto la propria firma in calce alle sole schede di valutazione del personale amministrativo in servizio presso il settore, e non anche alle schede di valutazione relative al personale di vigilanza;
  3. il Segretario Generale, in qualità di dirigente amministrativo del Corpo di Polizia Municipale, con proprio atto prot. n. 45615 del 17/04/2024, ha comunicato al Comandante del Corpo (Pasquale Pugliese, n.d.r.) l’intenzione di procedere all’annullamento in autotutela delle schede di valutazione 2023 del personale ivi in servizio, in quanto le stesse risultavano essere state formalizzate in data antecedente rispetto al monitoraggio degli obiettivi dello stesso anno di riferimento. 

La gestione del personale rivestente la qualifica di agente di polizia municipale era (ed è) di assoluta competenza del Comandante, atteso che nessun dirigente amministrativo può sostituirsi per disbrigare tale formalità, stante la previsione dell’art. 9 della legge n. 65/1986, che così recita: “1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. 2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi”. Se il dirigente amministrativo (che mai può esistere tra il sindaco e il comandante) non vive le attività poste in essere diuturnamente dagli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, come farebbe, nel caso, il Segretario generale, che ha tutt’altri compiti, a disbrigare tale incombenza? Non è dato saperlo! 

Sul discorso figura amministrativa interposta tra sindaco e comandante, il TAR Campania con sentenza n. 1470 del 18/03/2019 ha accolto il ricorso del dirigente della Polizia Municipale che aveva impugnato gli atti relativi alla macro organizzazione dell’Ente che aveva inserito la polizia Municipale all’interno del Settore amministrativo. Il TAR ha rilevato che  non vi è omogeneità tra  Polizia Municipale e settore Amministrativo e l’organizzazione inficia l’autonomia delle funzioni dello stesso servizio di Polizia municipale. “L’autonomia del Corpo di Polizia Municipale è connaturale alla specificità delle funzioni del personale che vi appartiene, stante l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, con riconoscimento della relativa qualità. Inoltre, “le competenze attribuite dall’ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al corpo di polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamenti nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori. A queste attività si aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza”.

Dalla richiamata normativa discende allora che nell’ambito dell’organizzazione comunale deve essere sempre garantita la totale autonomia del Corpo di Polizia municipale ed è anche per tali ragioni che, la Polizia municipale, specie ove eretta in Corpo, non può essere considerata in termini di struttura intermedia (nella specie come Sezione) di un compendio burocratico più ampio (Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo cui è affidata la responsabilità di tale più ampia struttura.

Secondo quanto dispone l’art. 9 della legge n. 65/1986, il Comandante della Polizia municipale è responsabile verso il Sindaco, il quale a sua volta è l’organo titolare delle funzioni di Polizia locale che competono al Comune (artt. 1 e 2); conseguentemente porre il Comandante della Polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune equivale a trasferire a quest’ultimo funzioni di governo che per legge competono al Sindaco” (Cons. di Stato, sez. V, 17.02.2006, n. 616). “In riferimento alle competenze previste dall’art. 9, della legge n. 65 del 1986, al Corpo di Polizia municipale deve essere sempre garantita, nel contesto dell’organizzazione comunale, la piena autonomia; ciò considerato, per quanto concerne le succitate competenze, non è ammissibile che l’organo di vertice del Corpo di Polizia municipale – Comandante – debba dipendere direttamente da un dirigente e non, invece, dal Sindaco, o da un suo delegato politico, come tassativamente previsto dalla legge n. 65 del 1996, non interamente derogata dalla successiva privatizzazione del rapporto di impiego pubblico (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 12.03.2004, n. 1288)”.

Infatti, “il responsabile della Polizia municipale deve rispondere direttamente al Sindaco dell’operato del Corpo e dei singoli addetti, evidentemente in diretta connessione con il ruolo e le funzioni di ufficiale di governo che l’ordinamento riconosce al Sindaco, oltre alle funzioni di rappresentante e organo di vertice del comune quale ente pubblico. Pertanto, ogni interposizione di altro funzionario fra il Comandante di Polizia municipale e il Sindaco è da ritenersi illegittima, siccome in contrasto con l’art. 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, rubricata quale: “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” (T.A.R. Veneto, sez. II, 30.05.1997, n. 915).

Quanto alle tre considerazioni inserite nella premessa della determinazione dirigenziale n. 21 del 15/05/2024 (R.G. n. 643) di annullamento delle schede di valutazione del personale del Corpo di Polizia municipale va detto che:

  1. il monitoraggio da inviare al Segretario generale per la successiva trasmissione al Nucleo di valutazione era già in itinere: ci mancherebbe altro! Quindi, il fatto che detto monitoraggio sia stato trasmesso solo in data 13/02/2024 non cambia la sostanza delle cose, poiché sfido chiunque a fare meglio con un organico asfittico, inadeguato e formato da sessantenni! Va detto che il Comandante Fioravante Bosco doveva provvedere con una trentina di unità, delle quali la metà palesemente inidonea ai servizi esterni, alle seguenti attività:

responsabilità plurime e complesse di procedimenti ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 1990 e dlgs 50/2016 e s m.i; 

partecipazione attiva alla definizione di obiettivi ed indirizzi programmatici, sviluppando proposte di intervento nei momenti di impostazione e di coordinamento delle politiche nell’ambito dell’Ente, anche con svolgimento di prodromiche attività di approfondito studio ed analisi delle problematiche scaturenti dalle responsabilità attribuite; 

adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura tecnico – discrezionale, nei criteri predeterminati dalle leggi, dai Regolamenti, da atti generali in indirizzo; 

adozione ed elaborazione dei seguenti atti: relazioni, valutazioni, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

controllo, verifica e reporting dell’andamento e dei risultati dell’attività della propria struttura/servizio da effettuarsi periodicamente, secondo la metodologia in uso al Servizio; 

emanazione di direttive, ordini e circolari nell’ambito delle attribuzioni delegate e nei confronti del personale dipendente assegnato, nonché istruzioni e disposizioni per l’applicazione di leggi e regolamenti, nell’ottica della razionalizzazione standardizzazione e semplificazione delle procedure e delle metodologie di lavoro;

concorso in collegialità con gli altri titolari di Posizione Organizzativa e secondo le direttive del Dirigente alla predisposizione degli strumenti previsionali e programmatici; 

adozione degli atti di gestione del personale assegnato, nell’ambito dei poteri e delle prerogative riconosciuti dalla legge, dai regolamenti e dal C.C.N.L. vigenti, come la concessione di permessi, ferie, autorizzazione all’effettuazione di prestazioni straordinarie, attribuzione dei trattamenti economici accessori nel rispetto della normativa di legge e di Contratto; 

potere di iniziativa in ordine alla richiesta di interventi, alle segnalazioni disciplinari all’Ufficio per i procedimenti e all’applicazione del Codice di comportamento; 

partecipazione nella valutazione della performance individuale del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito e del criterio di differenziazione, con la frequenza e la periodicità stabilite nel Sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Ente; 

proposte al dirigente della U.O. Risorse Umane in merito alle risorse umane e profili professionali necessari per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza cui sono preposti, anche al fine dell’elaborazione dei documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, e del piano annuale delle assunzioni; 

segnalazione di eventuali eccedenze di unità di personale che si dovessero presentare nei servizi di competenza; 

partecipazione alla definizione e alla attuazione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti in conformità al Piano di Prevenzione della Corruzione, al Codice di Comportamento e alle Direttive del Responsabile della Prevenzione; 

cura dell’osservanza delle disposizioni in materia di assenze del personale, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le eventuali condotte assenteistiche; 

avocazione degli atti o sostituzione in caso di inadempienze, intempestività o inefficienza del personale assegnato alla propria struttura organizzativa, previa adozione di apposita diffida motivata; 

tutti gli atti di gestione che non comportano l’esercizio di poteri discrezionali, nonché atti di natura vincolata o implicanti mera discrezionalità tecnica, ivi compresa la predisposizione e sottoscrizione delle proposte di determinazione di impegno di spesa e di liquidazione;

-all’attualità non esiste un Dirigente del Corpo di Polizia municipale di Benevento, avendo – con delibera di G.C. n. 90 del 3/05/2019 – eliminato il Settore Polizia municipale, per trasformalo in quello di Settore Affari generali e istituzionali alla cui conduzione fu posto Gennaro Santamaria. In buona sostanza, il Corpo di Polizia municipale fu “annesso” nel Settore Affari generali e istituzionali, ma successivamente fu trasformato in “servizio autonomo”, e solo per lo “acquisto di beni e servizi” entrava in scena un Dirigente di supporto. Per la cronaca, in tale ruolo si sono avvicendati nel tempo Gennaro Santamaria, Alessandro Verdicchio e, infine, Riccardo Feola. Ma, si ripete, la gestione del Corpo rimaneva autonoma nel rispetto della legge n. 65/1986. E non poteva (e non può) non essere così, considerata l’impossibilità di sovrapporre al Comandante del Corpo di Polizia municipale una figura che “di fatto” sarebbe idonea a esautorare lo stesso Comandante dall’esercizio autonomo delle sue prerogative e a snaturare la sua peculiare posizione di vertice del Corpo di Polizia municipale;

-il Segretario non è il dirigente amministrativo del Corpo di Polizia municipale e quindi non poteva procedere all’annullamento delle schede di valutazione 2023 del personale in servizio, atteso che il monitoraggio (obiettivi raggiunti al 100% e schede di valutazione non in contrasto) era già in itinere e non poteva avere l’immancabile avallo del Comandante in servizio nello stesso anno 2023, anche con la predisposizione e la consegna delle predette schede di valutazione.

Da quando il Corpo di Polizia municipale di Benevento è stato declassato da Settore a Servizio autonomo, per far posto al dirigente del neonato Settore affari generali e istituzionali, affidato ab origine al dirigente Gennaro Santamaria, la predisposizione e la firma delle schede di valutazione è sempre stata effettuata dal Comandante, mentre quelle del personale del Servizio di supporto amministrativo sono state compilate dal Comandante, e poi vistate – per quieto vivere – anche dal dirigente di supporto, il quale – in verità – è stato previsto solo quale supporto per lo “acquisto di beni e servizi”! Esistente il Corpo di Polizia municipale (servizio autonomo), e attribuendo al Comandante la Posizione organizzativa (ora Elevata qualificazione), mai poteva essere sovrapposta al detto Comandante una figura amministrativa in funzione di Dirigente amministrativo (che peraltro il Sindaco Mario Clemente Mastella non avrebbe mai avallato, in quanto – sin dalla creazione del nuovo Settore affari generali e istituzionali – aveva dato assicurazione che la Polizia municipale avrebbe continuato a vivere la sua autonomia).

Il Sindaco Mario Clemente Mastella, all’atto della cerimonia di pensionamento, ha omaggiato lo scrivente con una pergamena sulla quale vi è scritto: “A Fioravante Bosco, Comandante della Polizia Municipale di Benevento, in occasione del suo pensionamento, per l’alto servizio reso a tutela della legalità e della sicurezza urbana con disciplina, onore e passione”. Ma in questi ultimi giorni Fioravante Bosco ha preso atto che, pur essendo stato per cinque anni punto di riferimento per tutti i Settori di attività di cui si compone la macrostruttura organizzativa del Comune di Benevento, e aver operato come un vero e proprio dirigente autonomo, in armonia con l’autonomia funzionale e operativa che si deve al Corpo di Polizia Municipale, è stato retrocesso a semplice travet

Fioravante Bosco, sulle questioni salariali, è stato in religioso silenzio per oltre cinque anni, ma adesso la misura è veramente colma. Per l’anno 2022 ha percepito una retribuzione di risultato pari a € 1.200,00 lordi contro quella media dei dirigenti che si è aggirata sui 45.000,00 euro lordi! Ma il Segretario generale pensa davvero che il lavoro e l’impegno di uno qualsiasi dei dirigenti del Comune di Benevento possa valere più di 37 volte quello del Comandante? Sarebbe un’offesa veramente intollerabile. A tal fine andrebbe riletto il 1° comma dell’art. 36 della Costituzione, che così recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Quest’ultima, però, è un’altra storia sulla quale si tornerà a breve scadenza, tenuto conto che Fioravante Bosco nei trascorsi cinque anni ha certamente svolto tutti i compiti previsti dall’art. 107 del TUEL!

Infine, Fioravante Bosco vuole ribadire che, nel corso dei predetti cinque anni di attività, ha rivitalizzato il Corpo di Polizia Municipale di Benevento rendendolo biglietto da visita e punto di riferimento dell’intera Città di Benevento. Non a caso, alle storiche e poche attività espletate dal personale, sono state aggiunte le seguenti:

  1. controlli antidegrado e di sicurezza urbana; servizi di vigilanza in occasione di fiere e manifestazioni; accertamenti di polizia giudiziaria, con esecuzione di deleghe d’indagine; controlli sul rispetto delle norme in ambito commerciale; controlli sul rispetto delle norme in ambito ambientale; controlli sul rispetto delle norme in ambito edilizio, ecc.;
  2. incremento della presenza di personale nei fine settimana, nei prefestivi e festivi infrasettimanali (servizio “movida”) per il controllo delle attività commerciali, specialmente durante il periodo Covid-19, e della sicurezza dei giovani frequentatori del Centro storico, per la lotta al consumo di alcool da parte dei minori e per il controllo della viabilità selvaggia;
  3. rivitalizzazione del Servizio Contenzioso con la predisposizione delle controdeduzioni al Prefetto in fatto e in diritto su ogni ricorso pervenuto;
  4. controllo dei verbali divenuti titoli esecutivi prima di inviarli al Concessionario per l’emissione dell’Ingiunzione di pagamento, atteso che per l’anno 2018 (gestione non attribuibile allo scrivente) si determinarono le famose “cartelle pazze”, per le quali nessuno ha pagato pegno;
  5. predisposizione delle comparse di risposta sui ricorsi proposti innanzi al giudice di pace, con costituzione in giudizio, riferimento all’eccezione territoriale (quando presente) e intervento nelle singole udienze (delega del Sindaco del marzo 2020), atteso che precedentemente si veniva condannati per la mancata costituzione in giudizio anche da parte di giudici di pace operanti all’esterno delle cinque province campane;
  6. espletamento dei compiti di cui al precedente punto 2 anche per quanto riguarda i ricorsi al giudice di pace sulle Ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura di Benevento (previa apposita delega), al fine di non rischiare – con la mancata presenza in udienza – la cancellazione dell’atto e la condanna alle spese legali;
  7. lotta serrata alle occupazioni abusive di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (alloggi comunali e ACER) con interventi mirati a prevenire i comportamenti spregiudicati di gente senza scrupoli;
  8. controlli pedissequi sulle richieste di cambio di residenza, al fine di evitare l’erogazione di benefici e provvidenze varie (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, bonus dei bandi comunali, ecc.);
  9. notificazione atti provenienti dagli Uffici giudiziari italiani;
  10. controlli sugli animali d’affezione (cani e gatti), ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale Campania 11 aprile 2019, n. 3, in stretta collaborazione col competente Servizio veterinario dell’Asl Benevento;
  11. esecuzione ordinanze a vario titolo, nonché predisposizione e notificazione ordinanze per trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e accertamenti sanitari obbligatori (A.S.O.) con accompagnamento diretto dei soggetti interessati. Nel corso degli anni si erano consolidati i rapporti di reciproca collaborazione con il C.I.M. (Dipartimento di salute mentale) e il SPDC (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura);
  12. rilevazione degli incidenti stradali con un Nucleo operativo appositamente organizzato che è divenuto punto di riferimento importante per la Procura della Repubblica, i consulenti, le assicurazioni, i periti e i privati cittadini. Ogni anno solare sono stati trattati circa 300 sinistri stradali;
  13. riprogrammazione della Sala operativa e della videosorveglianza in uso nei locali del Comando con impiego di notevoli risorse (art. 208 CdS) per la continua e costante manutenzione necessaria per il regolare funzionamento delle telecamere e degli altri strumenti operativi (radio ricetrasmittenti);
  14. previsione della previdenza integrativa a favore degli appartenenti al Corpo con l’approvazione di un apposito Regolamento da parte della Giunta comunale, previa intesa con le rappresentanze sindacali;
  15. revisione del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con voto unanime dal Consiglio comunale;
  16. predisposizione (per la prima volta) del Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni di legge e alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, anch’esso approvato con voto unanime dal Consiglio comunale.

Pertanto, Fioravante Bosco ribadisce che l’operato del Segretario generale è illegittimo per assoluta incompetenza ordinamentale e operativa, e pertanto ha richiesto allo stesso dirigente – con nota prot. n. 64935 del 29/05/2024 – di dar corso, senza indugio alcuno, alla revoca della determinazione dirigenziale n. 21 del 15/05/2024 (R.G. n. 643) avente per oggetto: “Annullamento delle schede di valutazione del personale dipendente del Corpo di Polizia municipale”., con il ripristino delle schede di valutazione del personale per l’anno 2023, che potrà – se lo riterrà opportuno – controfirmare.

Fioravante Bosco ha avvisato che, trascorsi i termini di legge per l’esercizio dell’azione di revoca dell’illegittimo atto de quo, adirà la competente autorità giudiziaria per il ripristino della legalità.

“Insomma, il Corpo di Polizia municipale di Benevento – osserva Fioravante Bosco – già declassato nel 2019 da SETTORE a semplice SERVIZIO per far posto al dirigente Gennaro Santamaria, continua a essere preso di mira con azioni assolutamente campate in area. Voglio essere lasciato in pace, poiché in questi ultimi cinque anni ho lavorato sodo, e sempre in prima linea, con un organico asfittico che non viene rimpinguato come si dovrebbe. Basti pensare che hanno assunto quattro anni fa, in un sol colpo, 53 operatori di polizia municipale a Pozzuoli, e 45 a Parma lo scorso 22 aprile. E’ questo l’intervento che andrebbe fatto a Benevento, e invece si fanno le pulci sulle schede di valutazione del personale, la cui compilazione, ripeto, è di competenza esclusiva del Comandante del Corpo! Se il segretario generale Feola non dovesse ritornare sul suo illegittimo operato, ricorreremo in sede giudiziaria, io e tantissimi miei colleghi, per l’immediato ripristino della legalità, ma anche per interrompere l’arbitrio che si continua a perpetrare ai danni della Polizia municipale di Benevento”.