“Le condizioni climatiche interne all’azienda registrate lo scorso 27 novembre all’interno della Denso non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza per poter effettuare la prestazione lavorativa da parte delle maestranze“, fanno sapere FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM e UGL metalmeccanici.
“L’azienda, come è noto, in applicazione dell’articolo 2087 del CC è “obbligata a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore adottando nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie”. Tuttavia, nella circostanza di lunedì, i lavoratori si sono trovati in una condizione di impossibilità ad espletare la prestazione lavorativa per responsabilità aziendale”, sottolineano i sindacati.
“Pertanto il periodo di fermo produttivo del 27, causato dalle ataviche disorganizzazioni aziendali vanno retribuite integralmente così come previsto del decreto legge 81/08 e dalla giurisprudenza consolidata. Sarebbe utile, nella fattispecie, che l’azienda eviti di fantasticare soluzioni diverse che sarebbero in ogni caso illegali. Piuttosto utilizzi questo tempo per risolvere i problemi organizzativi interni per garantire una condizione di lavoro dignitoso ai lavoratori”, concludono.