Pratola Serra (Av) – Il provvedimento di scioglimento per forme d’ingerenza della criminalità organizzata del Comune di Pratola Serra, centro di meno di 4 mila abitanti alle porte di Avellino indicato come la città dei motori, “deve ritenersi pienamente legittimo“. Con questa motivazione il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’ex amministrazione, con in testa l’ex sindaco Emanuele Aufiero, così confermando il decreto
di scioglimento emesso dal Presidente della Repubblica il 26 ottobre 2020.
Secondo i giudici amministrativi “i numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell’esistenza di un condizionamento dell’apparato amministrativo del Comune da parte di soggetti collegati alla criminalità locale, la cui sussistenza non è stata efficacemente contestata con le doglianze proposte, evidenziano un quadro probatorio ampiamente idoneo a supportare le determinazioni impugnate“.
Premettendo che “il provvedimento di scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato” e che l’Amministrazione gode di un’ampia sfera di discrezionalità nel valutare gli elementi raccolti, il Tar ha ritenuto che “la relazione prefettizia, poi recepita dal provvedimento di scioglimento, ha riportato una serie di vicende significative di una notevole interferenza nella gestione della cosa pubblica da parte di soggetti collegati alla locale criminalità organizzata”.
E sul quadro emerso le contestazioni contenute nel ricorso si palesano inidonee a confutare le valutazioni operate dall’Amministrazione, poiché non elidono gli elementi sostanziali che emergono da quanto riportato, incentrandosi sull’ipotetico diverso significato o l’irrilevanza di alcune circostanze che però non possono essere riguardate singolarmente, ma devono essere apprezzate con riferimento al contesto delineato”.
In aggiunta, «nelle relazioni poste a fondamento del provvedimento di scioglimento non sono stati solo gli aspetti di rilevanza penale ad essere stati stigmatizzati, ma anche la tendenza dell’attività degli organi politici a non porre in essere ciò che era loro compito nel dare luogo ad un’opera di vigilanza e controllo dell’apparato burocratico, al fine di evitare ingerenze da parte della criminalità organizzata». Alla luce di tutti gli elementi raccolti, quindi, «il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo».