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Il sindaco di Avellino Laura Nargi ha firmato una Ordinanza contingibile ed urgente per il  Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine.

Il Sindaco
CONSIDERATO
che, in particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale si tengono eventi civili e religiosi
e che molti esercizi di somministrazione svolgono la propria attività all’esterno, anche
con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo;

· che il periodo estivo richiama comunque un notevole afflusso di persone, anche
provenienti da paesi vicini, che determina una rilevante frequentazione dei locali pubblici da
parte di avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei
luoghi ove si svolgono iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale
interessate dal fenomeno della c.d. movida, con un conseguente presumibile notevole di
consumo di bevande;
· che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità
che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere, con
pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di
degrado e di grave oltraggio al decoro urbano;
· che il fenomeno dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni desta
particolare allarme nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto l’abuso di
alcolici, oltre a mettere rischio la salute dei minori, può essere di ostacolo alle condizioni di
sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la
somministrazione, con il controllo preventivo da parte degli esercenti dell’età dei giovani
avventori;

· che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona
che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza
psichica a causa di un’altra infermità, è sanzionato dall’art. 689 del Codice Penale e che l’art. 14-ter della Legge 30/03/2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol
correlati”, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito L. 48 del 18.04.2017, prevede
l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente, all’atto
dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore
età dell’acquirente sia manifesta; l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori
di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi;

RITENUTO
· urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti
vandalici in conseguenza dell’abuso di alcol e dell’abbandono dei relativi contenitori e porre
in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e garantire
l’ordine pubblico;
· evitare, nei giorni in cui si svolgeranno iniziative, che chi parteciperà all’evento possa
giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;
· evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età e mitigare il fenomeno
del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in
adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento;
· che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il
gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso
impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore
notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da
parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine
della tranquillità pubblica;

atti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali
decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per
i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino al 15
settembre 2024 su tutto il territorio comunale:
· dalle ore 21:00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di
vendita;

· dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda,
alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto
assoluto di uso di vetro e lattine, anche a mezzo di distributori automatici;
· in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori
vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree
pubbliche o ad uso pubblico;
· ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di
garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in
concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.