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Riceviamo e pubblichiamo la nota della Camera Penale Irpina con la quale annuncia l’astensione nei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 maggio 2024:

“Ai sensi dell’art. 2 del detto Codice: che l’astensione dalle attività giudiziarie, ivi comprese le udienze penali, ha la durata di 5 giorni lavorativi e precisamente i giorni 6, 7, 8, 9 e 10 maggio 2024; che la specifica motivazione dell’astensione è desumibile nella sua complessità dall’allegata delibera del Consiglio Direttivo; che è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione, con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet della Camera Penale Irpina www.camerapenaleirpina.it, mediante comunicazione agli organi di stampa, nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli Uffici Giudiziari (manifesti); che la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti dalle Autorità indicate nell’art. 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato; che tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni; che l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000; che sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Delibera di astensione dalle attività giudiziarie degli avvocati ex lege 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, per i giorni 6, 7, 8, 9 e 10 maggio 2024. Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi d’urgenza in data odierna,

RICHIAMATA

la precedente delibera di proclamazione dello stato di agitazione del 26 marzo 2024, con la quale si sollecitavano il Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli ed il Sig. Presidente del Tribunale di Avellino, nonché il Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ed il Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, ad adottare tutti i provvedimenti di rispettiva competenza in relazione all’articolo di stampa pubblicato il giorno precedente dal quotidiano “Il Mattino” – edizione di Avellino, dal titolo “Si gioca al riesame la strategia di Festa – Le ipotesi: rinuncia o rilancio della difesa”, dedicato alle indagini in corso sull’Amministrazione Comunale di Avellino, nel quale si dava conto in modo particolareggiato delle investigazioni in atto e di imminenti e gravi provvedimenti cautelari in attesa di essere applicati, così clamorosamente violando il segreto istruttorio in caso di veridicità della notizia, ovvero altrettanto clamorosamente diffamando gli indagati, in caso di sua falsità;

PRESO ATTO

che in data 18 aprile 2024 è stata eseguita ordinanza cautelare personale nei confronti di tre indagati, tra cui l’ex sindaco del Comune di Avellino, e sono state effettuate perquisizioni nei confronti di altri;

RILEVATO

che dagli atti depositati presso la Cancelleria del Gip procedente ed a disposizione dei difensori degli indagati raggiunti dall’ordinanza emerge che la richiesta cautelare è stata depositata in data 25 marzo 2024, ossia lo stesso giorno della pubblicazione dell’articolo di stampa in cui si scriveva: “sul capo degli indagati pende l’ipotesi dell’applicazione di gravi misure cautelari, che il PM potrebbe anche aver già richiesto al GIP. In una eventuale dialettica tra inquirenti e difesa ci potrebbe essere stata contemplata una exit strategy, come già ha fatto immaginare il caso di Guerriero e della Smiraglia, un quadro di incertezze che la delicatezza del momento consente di esplorare solo in via assolutamente ipotetica, ma che potrebbe avere una ricaduta sulla vita politica ed amministrativa cittadina già nelle prossime ore”;

CONSIDERATO

che, poco dopo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare e certamente prima ancora che i difensori degli indagati raggiunti dal provvedimento cautelare ne avessero la materiale disponibilità, sono state diffuse agli organi di informazione anche nazionale interi brani dell’ordinanza di custodia cautelare ed immagini tratte da informative di reato e trasfuse nel provvedimento applicativo della misura;

RILEVATO INOLTRE

che sin dalla mattinata del giorno stesso dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare gli organi di stampa nazionali e locali hanno pubblicato video “girati” dalla polizia giudiziaria procedente nel corso delle operazioni di esecuzione dell’ordinanza stessa e delle perquisizioni e recanti in sovraimpressione il logo “Carabinieri di Avellino”, tra i quali uno effettuato all’interno dell’appartamento dell’ex vice-sindaco della Città di Avellino, raggiunto da un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica contestualmente all’esecuzione della misura cautelare; che nel suddetto video vengono immortalati, nei pressi delle abitazioni degli indagati ed in procinto di entrarvi anche cani anti-valuta, sì da far comprendere che le operazioni in atto erano finalizzate al rintraccio di denaro plausibilmente occultato dai destinatari delle perquisizioni che, si è appreso in seguito, hanno avuto esito negativo;

CONSIDERATO ALTRESI’

che sempre in data 18 aprile 2024 il Sig. Procuratore della Repubblica diramava un comunicato stampa, nel quale veniva precisato che i fatti oggetto di contestazione avevano trovato riscontro e che “le vicende e le condotte oggetto del provvedimento cautelare rappresentano soltanto una porzione di un complesso percorso investigativo afferente ai molteplici traffici delittuosi – che trovano origine ed occasione nella gestione privatistica della cosa pubblica all’interno del Comune di Avellino – caratterizzati dalla presenza di “agenti” infedeli – tra questi gli odierni cautelati – che hanno messo a disposizione le funzioni ricoperte a vantaggio di pochi”;

che il combinato disposto del testo del comunicato e delle immagini video sopra ricordate ha inevitabilmente prodotto nella pubblica opinione la percezione della certezza che i destinatari delle indagini debbano ritenersi colpevoli dei fatti loro addebitati, ancorchè ad essi non sia stato ancora consentito il contraddittorio con gli inquirenti e l’esercizio del diritto di difesa, così realizzando l’ennesimo gravissimo episodio di gogna mediatica;
che quanto occorso è avvenuto nella totale assenza di considerazione di quanto disposto nella direttiva UE n.343/2016, recepita nel nostro ordinamento con il
D.Lgs. 08.11.2021, n.188, secondo la quale:
* l’indagato, anche quando sottoposto a misura cautelare, ha diritto a non essere indicato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile;
* le informazioni sui procedimenti in corso, quando date dal Pubblico Ministero, sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e’ stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili;
e di quanto disposto dalla già vigente legge di delega europea del 21.02.2024,
n. 15, che afferma il principio per il quale è vietata la pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza cautelare finchè non siano concluse le indagini preliminari, ancorchè a tale disciplina non sia stata ancora data attuazione;

RILEVATO INOLTRE

che sempre nel comunicato stampa del Procuratore della Repubblica si legge che “il provvedimento restrittivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica, si è reso necessario – senza dunque attendere il termine di tutte le investigazioni in corso, afferenti a più “filoni” di indagine – in considerazione delle numerose fughe di notizie (oggetto di autonomi approfondimenti)”, cosi chiarendo che le fughe di notizie hanno formato ragione della richiesta cautelare nei confronti degli indagati;
che le medesime fughe di notizie, già segnalate dalla Camera Penale Irpina con il deliberato del 26 marzo 2024, oggi conclamate dalla accertata conoscenza da parte della stampa della richiesta cautelare, il giorno prima che questa venisse depositata, appaiono di assoluta ed inquietante gravità, sia in considerazione delle conseguenze politiche della rivelazione delle notizie stesse, che ha prodotto le dimissioni del Sindaco ed il successivo commissariamento del Comune di Avellino, sia perché esse paiono aver indotto gli inquirenti alle richieste cautelari, nonostante gli indagati fossero di certo gli unici non interessati ad una spettacolarizzazione delle attività d’indagine;

CONSIDERATO

che la Camera Penale Irpina non può non denunziare la violazione di tutti i principi costituzionali e delle leggi che vi danno attuazione posti a garanzia della presunzione di innocenza e della dignità degli indagati, che mai come in questa occasione sembrano essere stati gravemente ed indebitamente negletti;
tanto premesso, considerato e rilevato,

DELIBERA

l’astensione dalle udienze penali e dalle attività giudiziarie penali per i giorni 6, 7, 8, 9 e 10 maggio 2024, con le eccezioni previste dalla normativa di legge e dalle altre disposizioni forensi, dando atto che tale proclamazione è effettuata nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti, nonché del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”, così come riformulato e valutato idoneo dalla
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, ai sensi della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;

CONVOCA

l’assemblea degli iscritti per il giorno 06.05.2024, alle ore 15,30 presso la sede di piazza D’Armi. Fa espressa denuncia alla Procura per il reato 326 nei confronti di colui o color che, rivelando un segreto d’ufficio, hanno divulgato o addirittura anticipato il deposito della richiesta cautelare, con trasmissione agli atti all’Autorità Giudiziaria eventualmente funzionalmente competente, richiede che il ministro della giustizia provveda ad assumere ogni determinazione di competenza”.