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Lo scorso 29 agosto, la Corte di Cassazione ha sancito l’incandidabilità definitiva a carico di Antonio ed Emanuele Aufiero.

Sulla suddetta ordinanza, Antonio Aufiero ha inteso opportuno chiedere un parere al Ministero dell’Interno in merito alla propria posizione di consigliere, nonché capogruppo in consiglio comunale di Terra Nuova, alla luce dell’ordinanza del Tribunale di Locri, datata 30/03/2023, nell’ambito del procedimento N. R.G. 1267/2022.

Di seguito la nota:

“Verbis brevis, esponiamo l’analoga vicenda giudiziaria. Nel 2018, il Comune di Platì (RC) fu interessato dal provvedimento di scioglimento del consiglio comunale.

All’epoca, il sindaco in carica era il medesimo che nel 2020, poi, vincerà di nuovo le elezioni, a seguito del periodo di commissariamento.

Il 20 ottobre 2018, viene dichiarato incandidabile in primo grado dal Tribunale di Locri; provvedimento confermato in appello in data 2 aprile 2021 e, infine, divenuto definitivo con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 23445 del 5 luglio 2022.

Orbene, proprio per effetto della sopravvenuta definitiva pronuncia di incandidabilità, la Prefettura di Reggio Calabria propone, al Consiglio Comunale di Platì, la decadenza del Sindaco paventando l’applicazione della c.d. Legge Severino. Il Consiglio Comunale di Platì, con delibera n. 27 del 21/09/2022 NON delibera sulla proposta della Prefettura di Reggio Calabria e decide di effettuare un approfondimento giuridico. La Prefettura di Reggio Calabria decide di adire il Tribunale Ordinario di Locri per chiedere la decadenza dello stesso dalla carica di sindaco conseguita in esito alle consultazioni elettorali del 2020.

Il Tribunale Ordinario di Locri, con l’Ordinanza innanzi richiamata, RIGETTA il ricorso della Prefettura di Reggio Calabria in quanto il decreto legislativo a cui la stessa fa riferimento, la c.d. Legge Severino, è stato introdotto per disciplinare SOLO le ipotesi di incandidabilità e di divieto di ricoprire determinate cariche pubbliche in conseguenza di sentenze definitive di CONDANNA PENALE. Il sindaco di Platì (RC) è ancora al suo posto.

Sotto il profilo temporale, l’incandidabilità prevista dall’art. 143, co. 11 T.U.E.L. non può che operare dal primo turno elettorale successivo alla DECLARATORIA DEFINITIVA D’INCANDIDABILITA’, prima del quale nessun effetto può essere attribuito alla pronuncia provvisoria di incandidabilità. Ogni altra interpretazione non sarebbe lecita, comprimendo indebitamente il diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.) nonché il principio di sovranità popolare.

Il diritto esercitato da Antonio Aufiero – relativamente all’elettorato passivo -, nel momento in cui egli si è candidato alle elezioni comunali del novembre scorso, quando la pronuncia di incandidabilità emessa nei suoi confronti non era ancora divenuta definitiva, RIMANE COSTITUZIONALMENTE SACROSANTO.

Ebbene, il prossimo 28 settembre, il Consiglio Comunale dovrà decidere, responsabilmente, alla luce del PRECEDENTE GIURIDICO DEL SINDACO DI PLATI’, sulla proposta di decadenza avanzata dalla Prefettura di Avellino. Pertanto NON si tratterà di una semplice presa d’atto o di una ratifica, così come riportato nella proposta della stessa Prefettura di Avellino, laddove si rappresenta che “il Consiglio Comunale è l’Organo Collegiale competente a valutare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti”.

Pertanto i consiglieri comunali si assumeranno la responsabilità, in primis davanti alla cittadinanza di Pratola Serra, di stabilire, mediante votazione, la permanenza o meno di un capogruppo consiliare considerando che ci troviamo dinanzi ad un diritto inviolabile sancito dagli ordinamenti italiano ed europeo.