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Dopo gli indirizzi approvati in Consiglio comunale,la giunta comunale di Avellino ha dato il via libera alla  procedura aperta telematica  per il nuovo l’affidamento in concessione della gestione e uso  dello Stadio Partenio Lombardi.

Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo all’offerta tecnica il punteggio pari a 70 e all’offerta economica il punteggio pari a 30. La durata della concessione fino al 30.06.2026 con la previsione espressa della modifica contrattuale per la sola durata, per non oltre 12 mesi, “tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura ex Delibera di C.C. n. 4/2023, di cui al momento ancora non è prevedibile la conclusione”-

“Il valore stimato della concessione è pari ad € 4.000.000,00- si legge sempre nel deliberato- L’importo del canone annuale a base d’asta è pari ad € 100.000,00 annui per un totale complessivo di € 216.667,00 (fino al 30.06.2027 – durata massima ammissibile). E’ esclusa qualsivoglia forma di proroga o rinnovo che estenda o instauri un nuovo affidamento diretto oltre il 30.06.2027); è fatta salva la proroga tecnica nelle more dell’espletamento di una nuova procedura qualora, per giustificate motivazioni non dipendenti dalla volontà dell’Ente, qualora non si sia provveduto per tempo ad un nuova aggiudicazione”.

Pertanto l’importo del canone della concessione a base d’asta, da assoggettare a rialzo, in € 100.000,00 all’anno, al netto dell’I.V.A;

Di seguito gli indirizzi approvati a maggioranza nel corso del  Consiglio Comunale del 19.02.2025:

1. di tenere conto, nell’ambito della procedura di selezione ad evidenza pubblica da avviare in esecuzione della presente deliberazione, del quadro normativo di riferimento;
2. di riservare, nell’ambito della procedura di selezione per la concessione in gestione ed uso della struttura sportiva comunale la possibilità di partecipazione alle sole associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali;
3. di prevedere che la durata della concessione è fissata al 30.06.2026 (eventualmente prorogabili a discrezione del Comune di Avellino di altri 12 mesi);
4. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando il possesso di una congrua esperienza, con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi analoghi a quello per il quale si procede, nonché la capacità di esprimere le potenzialità dell’impianto sportivo a favore della collettività e del territorio;
5. di valorizzare le eventuali proposte tecniche di gestione volte a determinare una riqualificazione e/o rifunzionalizzazione e/o ammodernamento strutturale, anche parziale, degli impianti concessi in gestione oltre alla ordinaria manutenzione;
6. di tenere conto che l’utilizzo dell’impianto da parte del concessionario rispetti la destinazione d’uso del medesimo ovvero l’attività sportiva e si realizzi secondo una logica Documento di Consultazione di ottimale organizzazione in relazione alla capienza e alle specificità della struttura;
7. che il canone concessorio per la gestione e l’uso della struttura non potrà essere inferiore ad € 100.000,00 annuali oltre iva al 22% (calcolati in mensilità), importo calcolato dagli uffici comunali, tenendo conto della attuale capienza e dello stato di vetustà dell’immobile. L’importo sarà rinegoziato in funzione dell’eventuale ampliamento del numero degli spettatori o promozione in serie superiori;
8. di prevedere che il soggetto affidatario non possa sub concedere l’impianto sportivo ad altre associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali.
9. Di approvare la Carta dei Servizi allegata nell’ambito di cui sono fissate le tariffe e le condizioni per l’affitto a terzi degli spazi della struttura in concessione, che risulta essere parte integrante e sostanziale del presente deliberato, da riproporre nel bando di gara e 
successiva convenzione;
10. che la concessione possa essere immediatamente revocata nell’ipotesi di realizzazione, nel 
mentre, del progetto di riqualificazione dell’immobile comunale come previsto da Delibera di C.C. n. 4/2023 senza alcun diritto di rivalsa da parte del concessionario per l’eventuale interruzione anticipata del contratto;
11. che il concessionario sarà in ogni caso tenuto, in relazione alla tipologia di attività esercitata nell’immobile, ad ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni richieste sia dalla normativa vigente sia dagli enti, autorità di controllo, organi sportivi preposti (a titolo esemplificativo e non esaustivo CONI, FIGC, LEGA CALCIO ecc.) senza oneri a carico dell’Amministrazione e senza alcun diritto di rivalsa;
12. di tenere conto, nell’ambito della procedura di selezione da espletare, delle capacità organizzative e di gestione dei soggetti, delle loro esperienze e professionalità, delle loro consistenze societarie/associative”.