Salerno – “Morire può implicare dolore fisica e sofferenza sia per il paziente in fin di vita che per i suoi familiari. Pertanto tutto il personale ospedaliero coinvolto nell’assistenza deve adoperarsi affinché questo evento sia affrontato nel modo più sereno possibile e affinché il servizio mortuario dell’ospedale contribuisca a migliorare la gestione di chi si affida alle cure dell’Azienda fino al momento estremo della morte”. E’ il presupposto che introduce il regolamento di Medicina Necroscopica Ospedaliera (43 pagine oltre 17 allegati) redatto e proposto dal responsabile del servizio Enrico Mainenti, adottato dal Direttore generale Giuseppe Longo e valido nei presidi ospedalieri di Salerno (Ruggi e Da Procida), Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino, Castiglione di Ravello. Mainenti spiega: “Le procedure di Polizia mortuaria hanno inizio con il decesso del paziente e terminano con l’uscita del cadavere dall’ospedale. Esse si applicano sia ai decessi dei pazienti ricoverati sia alle persone ‘giunte cadavere’ al Pronto soccorso nonché ai deceduti fuori dall’Azienda ospedaliera (non degenti) e trasportati in obitorio per disposizione dell’Autorità giudiziaria o di altre Istituzioni”. Fatta la distinzione tra “pazienti deceduti in ospedale per causa di morte nota” e quelli “deceduti con causa di morte non nota o giunti cadavere al Pronto soccorso”, in riferimento alla prima fattispecie così regolamenta: “Il medico della Unità operativa ove è avvenuto il decesso attesta in cartella clinica con precisione e chiarezza l’ora e la data del decesso apponendo firma e timbro (constatazione di morte) e compila la scheda Istat. Tutti i documenti compilati non saranno modificabili da parte di terzi. Il collaboratore professionale sanitario di turno compone la salma nel letto con il massimo rispetto e decoro in attesa che venga trasferita presso l’obitorio. Subito dopo la salma viene isolata o in camera singola o utilizzando idonei paraventi onde garantire raccoglimento e privacy sia agli altri pazienti che ai parenti eventualmente presenti. La salma sarà coperta con un lenzuolo e gli effetti personali di valore elencati e consegnati ai prossimi congiunti, previo identificazione. Non essendo previsto alcun periodo di osservazione della salma nel reparto, nel più breve tempo possibile dovranno essere avvisati i necrofori per il trasferimento del corpo in obitorio. Se la morte è avvenuta per Aids o per malattia infettiva-diffusiva, il medico dovrà segnalarlo nell’avviso di morte e comunicarlo alla Direzione Sanitaria che avvertirà l’Asl per allertare l’ispettore sanitario che dovrà sigillare la bara. Nel caso in cui il paziente sia deceduto per reato o emergano dati indicativi di un delitto seppure in presenza di morte per cause naturali, il medico del reparto deve immediatamente avanzare denuncia all’Autorità giudiziaria e la salma non dovrà essere né manomessa né sottoposta ad alcun trattamento fino all’arrivo del magistrato a cui saranno consegnati anche gli indumenti”. In caso invece di persone “giunte cadaveri in Pronto soccorso o deceduti in Pronto soccorso senza assistenza medica (senza conoscenza del decorso della malattia)”, Mainenti regolamenta nel seguente modo: “Il dirigente medico del Pronto soccorso procede alla constatazione di morte riportando la dizione ‘giunto cadavere’ e ‘trovato cadavere dal 118’. In caso di impossibilità di stabilire la diagnosi di morte chiederà l’intervento del medico legale il quale effettuerà la visita necroscopia tra le 15 e le 30 ore dalla con stazione del decesso. Nel caso in cui vi sia il sospetto di morte per reato, il medico di Pronto soccorso mette la salma a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Trascorse le 24 ore di osservazione, la salma in attesa di riscontro diagnostico viene posta dal personale dell’obitorio nella cella frigorifera a temperatura di 2-4°C o – nel caso di corpi messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria – anche in sala autoptica”. Interessante, infine, la disciplina del rilascio delle salme: “Il cadavere va rilasciato esclusivamente alla ditta di onoranze funebri formalmente autorizzata dal Comune per il trasporto. Il personale incaricato pertanto verificherà scrupolosamente le autorizzazioni concesse dal Comune annotandone il relativo numero di protocollo e controllando la corrispondenza tra la ditta formalmente autorizzata e quella che effettua il ritiro del cadavere” inoltre gli addetti hanno il dovere di “informare chiunque ne faccia richiesta che la scelta dell’agenzia funebre da parte dei familiari del defunto costituisce libera prerogativa del cittadino e deve avvenire per libera contrattazione, non esistendo più alcun elenco di ditte che operano in regime di convenzione con il Comune” e di non accettare “ricompense di nessun genere da chicchessia”.
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