La mossa propagandistica del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha emanato una ordinanza che stravolge gli orari di chiusura dei locali, rispetto a quanto stabilito dalla Regione Campania, prolungando, a partire dal primo giugno, l’apertura stessa fino alle 3,30 dal giovedì al sabato e fino alle 2,30 negli altri giorni della settimana, permettendo la vendita di alcolici fino a mezzanotte, provoca il caos totale.
Era prevedibile, e forse era proprio quello che cercava il sindaco, in cerca di una visibilità perduta, surclassato in popolarità da Vincenzo De Luca in questi mesi di emergenza coronavirus. Il problema è che l’ultima cosa di cui avevano bisogno, esercenti, avventori, forze dell’ordine e cittadini, era una ordinanza contestata, che mette in serissima difficoltà chi dovrà procedere ai controlli, disorienta i titolari dei locali, apre le porte a notti di caos, litigi, probabili ricorsi al Tar.
Mentre l’emergenza coronavirus è tutt’altro che alle nostre spalle, De Magistris scatena un conflitto istituzionale senza precedenti. Poche ore fa, prevedendo il peggio, De Luca ha scritto al Prefetto, al Questore e al Comandante della Polizia Municipale di Napoli contro l’ordinanza sulla movida firmata dal sindaco, in “evidente contrasto con l’Ordinanza regionale numero 53”. L’atto è stato inviato per conoscenza anche al Ministro dell’Interno e all’Anci.
“Tale provvedimento”, scrive De Luca, “è palesemente illegittimo, non soltanto per carenza di potere, in quanto assume a proprio presupposto una situazione di crisi epidemiologica che coinvolge l’intero territorio regionale e detta disposizioni i cui effetti si riverberano ben oltre i confini del territorio comunale, ma altresì e soprattutto per violazione di legge. In particolare per evidente violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge numero 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 35 del 2020, a tenore del quale “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”.
“In considerazione”, aggiunge De Luca, “della espressa sanzione della inefficacia dei provvedimenti sindacali adottati in contrasto con le misure regionali vigenti, inefficacia sancita direttamente dalla richiamata disposizione di legge, si sollecitano gli Organi dello Stato, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale a predisporre tempestivamente ogni misura volta a garantire il rispetto rigoroso dell’Ordinanza regionale da parte degli operatori coinvolti. Comportamenti diversi configurerebbero, a tutta evidenza, omissioni rilevanti anche sul piano penale, oltre che in relazione agli aspetti di tutela sanitaria”.
Stai navigando all'interno del nostro sito web archivio che comprende gli articoli dal 2017 a fine 2021.
Per le notizie in tempo reale ti invitiamo a visitare Anteprima24.it