Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta, presidente Antonino Anastasi), con due sentenze pubblicate il 3 giugno scorso , ha respinto i ricorsi in appello proposti dalle società Villa San Michele S.r.l. ed Immobiliare Cubar s.r.l. contro il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, difeso dall’avvocato Arturo Massimo.
Le due aziende – entrambe insediate nell’agglomerato industriale di Capua Nord – avevano impugnato, prima davanti al Tar Campania e, quindi, al Consiglio di Stato gli atti con i quali il Consorzio aveva proceduto a richiedere il pagamento degli oneri infrastrutturali.
Il Collegio ha ribadito con chiarezza un principio, già sancito, in prima istanza, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo cui “Le aziende che intendono insediarsi in aree di sviluppo industriale devono sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnano a contribuire alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali per la parte non coperta da contributi regionali”.
Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente la linea difensiva proposta dal Consorzio, destituendo di ogni fondamento la pretesa carenza di potere impositivo del Consorzio Asi in ordine al pagamento degli oneri infrastrutturali da parte delle aziende insediate negli agglomerati industriali: su cui sì imperniava il ricorso proposto dalle aziende.
I Giudici di Palazzo Spada, nelle due sentenze, hanno sciolto ogni dubbio, chiarendo che “il versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nel fatto che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell’interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale. (…)
E’ il rilascio stesso – si legge ancora nelle decisioni del Supremo Organo della Giustizia Amministrativa – da parte del Consorzio dell’assenso alla utilizzazione dei suoli industriali a configurarsi come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutturazione, analogamente a quanto avviene per il rilascio del permesso di costruire, che è il fatto costitutivo dell’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione”.
Il Collegio si è espresso anche sulle modalità di corresponsione degli oneri stabilite dai regolamenti consortili, ritenendo non “non criticabile che il contributo sia direttamente proporzionale all’estensione dei suoli assegnati, e quindi al maggiore carico urbanistico indotto dagli insediamenti”.
Soddisfatta per l’esito del contenzioso, la Presidente del Consorzio Asi, Raffaela Pignetti: “ Queste sentenze stabiliscono un principio di fondamentale importanza per le attività del Consorzio e cioè che la corresponsione degli oneri infrastrutturali da parte delle aziende sia un atto dovuto e che i criteri utilizzati dall’Ente per la loro determinazione sono assolutamente congrui. Credo sia doveroso sottolineare come, ancora una volta, venga pienamente riconosciuta, in sede giurisdizionale, la bontà e la legittimità degli atti posti in essere da questa amministrazione”.
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