Manutenzione del verde, ordinanza comunale: “10 giorni per la pulizia dei terreni privati”

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Benevento – Il Comune di Benevento, attraverso un’ordinanza sindacale pubblicata sul proprio sito, dispone che tutti i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con la viabilità comunale, nonché di terreni siti all’interno del perimetro urbano della Città, a tutti gli Enti ed Istituzioni a qualsiasi titolo proprietari e/o conduttori di provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente, alla pulizia dei terreni incolti, al taglio dell’erba lungo le scarpate ed i cigli stradali, ed alla pulizia delle cunette per il deflusso delle acque meteoriche, alla pulizia delle strade, marciapiedi e svincoli stradali da erbacce, materiale di risulta, rifiuti e spazzatura dl ogni genere, nonché di assumere i relativi provvedimenti eseguendo i lavori necessari per eliminare eventuali situazioni di pericolo e per evitare qualsiasi situazione di rischio futuro lungo le scarpate ed i cigli perimetrali le strade, inoltre di procedere al taglio delle piante pericolanti che potrebbero riversarsi sulle strade stesse. E’ vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura dei terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo; è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri; è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi; è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale; è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori è agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia In ogni epoca in cui esse siano necessarie; è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dl aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, al proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, al responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lunga i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici. Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dell’art. 7 bis del d. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e delibera di G.M. n. 114 del 23/05/2017 e le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ciò – si legge ancora nell’ordinanza comunale –  dopo la verifica dello stato di abbandono in cui versano alcune aree cittadine non di proprietà del Comune di Benevento, sia all’interno che all’esterno del centro abitato e sulle quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di manutenzione come sfaldo dell’erba, potature delle essenze arboree e la pulizia; Constatato che: • una folta vegetazione come siepi, arbusti ed erbacce varie invade la sede viaria pubblicai marciapiedi ed i passaggi pedonali; • le piante radicate in aree incolte o boscate e poste lungo il ciglio delle strade mostrano una evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria; • molte essenze arboree, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco private, presentano seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente; • piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada; • piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il proprio fogliame, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
Considerato che: • tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale. • sul territorio comunale, nelle aree incolte o abbandonate e infestate da sterpi ed arbusti, possono svilupparsi pericolosi incendi; Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere. Ritenuto che nell’ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell’ambiente. Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali.

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e (incolumità pubblica. Che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose. Che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc…) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali e vicinali nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti. Che I proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria. Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come regionali, provinciali, comunali e vicinati in tutto il territorio del Comune di Benevento al fine di evitare i conseguenti pericoli per (incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; Che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni con siepi e piante Invadenti o delle scarpate non correttamente mantenute; Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990; Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere Igienico-sanitario e di degrado ambientale; Richiamate le norme dl legge che sanzionano i comportamenti omissivi dl cui sopra ed, In particolare, gli artt. 29 -31 – 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992); Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57; Visto l’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 II quale attribuisce espressamente al Sindaco ii potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Visto l’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000; Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di Incendi boschivi; Visti gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 C. P. Visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33; Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi; Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

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