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Il Tar della Campania ripristina i diritti della Cooperativa sociale “La Solidarietà”

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Benevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Consorzio Sale della Terra, relativo alla sentenza del TAR Campania.

“La Sentenza della Sezione sesta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania è del 23 novembre 2021 ed è chiarissima: annullato – e annullati ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e/o ad esso consequenziali – l’Avviso pubblico con il quale il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1, nonché Dirigente Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento, Dott. Alessandro Verdicchio, in data 3 Febbraio 2021, ha indetto una selezione per la presentazione di domande per l’iscrizione al servizio Centro Sociale Polifunzionale per le persone disabili di Ambito B1 denominato “La Fenicia”, gestito dalla Cooperativa Sociale a r.l. “Esculapio”.

In quell’Avviso, in sostanza, la “Esculapio” veniva indicata quale unico gestore del servizio di erogazione dei voucher alle persone disabili dal momento che si specificava che la richiesta della prestazione (la erogazione dei voucher, ndr) non era compatibile con l’assegnazione di altre prestazioni concesse dal proprio Comune di residenza o dall’Ambito territoriale.

Con questo, dunque, è ripristinato il diritto della Cooperativa sociale “La Solidarietà” alla erogazione delle prestazioni del Servizio “Centro Sociale Polifunzionale per disabili ”tramite il sistema di erogazione dei voucher socio agli utenti che lo richiedano in regime di voucher secondo quanto previsto dal patto di accreditamento stipulato da “La Solidarietà” il 1° settembre 2020 con l’Ambito B/1.

Ma soprattutto è ripristinato il diritto delle persone disabili di scegliere liberamente la struttura in cui potersi sentire accolte e assistite utilizzando i voucher dei quali sono titolari.

Il Tribunale Amministrativo osserva innanzitutto che nessuno degli atti presupposti indicati dal Comune di Benevento reca una esplicita e inequivoca affermazione del carattere di concessionario esclusivo del servizio di assistenza da parte della “Esculapio”, a partire dalla procedura avviata dall’Amministrazione Mastella sin dal 2018, allorché fu revocato a “La Solidarietà” l’utilizzo della struttura di via Firenze a Benevento. Gli atti – dice infatti il Giudice amministrativo – «Sono ambigui sul punto dato che fanno di volta in volta riferimento alla concessione dell’immobile per destinarlo a sede di un centro polifunzionale di assistenza; l’uso ricorrente dell’indeterminativo “un” lascia intendere che il concessionario non sia l’unico gestore del servizio».

Il primo atto che chiaramente palesa la volontà dell’Ambito di erogare il servizio esclusivamente attraverso il centro gestito dalla “Esculapio” è proprio l’Avviso pubblico del 3 febbraio 2021 in cui si afferma testualmente che la Cooperativa Esculapio è «concessionaria esclusiva del servizio per l’Ambito B1» e che «la richiesta della prestazione di cui all’Avviso non è compatibile con l’assegnazione di altre prestazioni concesse dal proprio comune di residenza o dall’ambito territoriale».

La Cooperativa “La Solidarietà”, già all’epoca dell’emanazione dell’Avviso del Comune di Benevento, era titolare a) di autorizzazione rilasciata il 26 novembre 2019 dall’Azienda speciale consortile B02; b) di iscrizione conseguita il 18 agosto 2020 nell’albo unico di Ambito B1 dei servizi accreditati residenziali, semiresidenziali domiciliari e territoriali; c) di patto di accreditamento stipulato il 1° settembre 2020 con il comune di Benevento (ente capofila dell’ambito territoriale B1) per il periodo di tre anni. Dunque, essa era legittimata a erogare servizi di assistenza ai disabili iscritti all’ambito B1 che avessero liberamente scelto di beneficiare dei suoi servizi (disabili ai quali l’ambito B1 rilasciava voucher socio-assistenziali spendibili presso i centri accreditati).

Respinta anche l’affermazione di alternatività e incompatibilità del sistema della concessione con il sistema dell’accreditamento presentata dal Comune: «Non è in discussione la astratta legittimità della scelta (che deve essere motivata, ndr) di un sistema di erogazione basato sulla individuazione di un unico concessionario a mezzo di gara pubblica – dice il TAR – ma non vi è alcuna norma che espressamente sancisca che autorizzazione-accreditamento e concessione siano sistemi alternativi e tra loro incompatibili e quindi il divieto di programmare l’erogazione del servizio utilizzandoli contemporaneamente».

Ma l’Amministrazione comunale non ha mai motivato – come prescritto anche da ANAC e Consiglio di Stato – l’opzione per la esclusività del servizio della “Esculapio” e in assenza di una motivazione è stato leso il diritto de “La Solidarietà” che era stata autorizzata a offrire il servizio in regime di voucher.

Dunque, il Giudice Amministrativo ha annullato tutti gli atti con i quali l’Amministrazione comunale di Benevento, attraverso il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1, nonché Dirigente Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento, Dott. Alessandro Verdicchio, aveva stabilito che la “Esculapio” a r.l. fosse l’unico gestore del servizio per l’Ambito B1 ed ha ripristinato il diritto de “La Solidarietà” di erogare il servizio agli utenti che lo richiedano in regime di voucher secondo quanto previsto dal patto di accreditamento”.

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