Rimangono distanti le posizioni tra il Comune di Avellino, ed in particolare il comandante della Polizia Municipale Michele Arvonio, e lo staff della Piscina Comunale di Avellino e il direttore della Polisportiva dopo il provvedimento di chiusura dell’attività della piscina. E infatti di queste ore la nota diffusa dal Comando di Avellino della Polizia municipale che intende fornire ulteriori precisazioni soprattutto dopo l’annuncio dei legali della Polisportiva secondo cui il pronunciamento del tar Campania– Salerno di fatto sconfesserebbe il Comune e confermerebbe la piena legittimità e regolarità di tutta la struttura.
” In riferimento alla sentenza del Tar richiamata dalla stampa questa mattina si chiarisce in primis che si tratta di deposito di ordinanza cautelare e che il ricorso verrà deciso con udienza fissata per il 30 ottobre 2018.La stessa ordinanza, pubblica sul sito del Tar di Salerno, esplica in maniera chiara , così come previsto dalla tutela cautelare, insita nel giudizio su un provvedimento amministrativo, la volontà di inibire la produzione degli effetti del provvedimento prima della sentenza anche a tutela di altri soggetti coinvolti che in questo in caso sono gli iscritti della Polisportiva- si legge nel comunicato di chiarimento diffuso dalla municipale per conto del comandante Arvonio. Pertanto non ci sarebbe nessun accoglimento del ricorso anzi- conclude la nota”.
Quindi viene riportato il testo dell’ordinanza cautelare che riferisce testualmente:
Visti i ricorsi e i relativi allegati, visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino, vista la domanda di sopsensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato …Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato ha disposto la sospensione dell’attività della piscina all’interno della Polisportiva di Avellino per mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S.;
Considerato che il predetto titolo abilitativo è previsto qualora la piscina sia aperta ad un pubblico indifferenziato;
Considerato che la piscina è aperta anche agli “iscritti” al citato centro polifunzionale;
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione del principio di proporzionalità, perché ha disposto la sospensione dell’intera attività della piscina, così pregiudicando anche l’attività svolta dagli iscritti al centro polifunzionale, con riguardo alla quale non è richiesta l’autorizzazione prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S.;
Ritenuto, pertanto, dover sospendere il provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso spiega effetti anche nei confronti degli iscritti alla Polisportiva;
Considerato che le spese vanno compensate in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
- a) sospende in parte il provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 ottobre 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Rita Luce, Primo Referendario
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore