E’ bastato che spuntasse la bozza di regolamento, l’inizio di una discussione, perché vecchi e nuovi contendenti si schierassero ognuno con il proprio carico di paure, pregiudizi, conoscenze, interpretazioni.
Le regole, quelle ci sono. Nel 2001, 2003 e 2012 ci hanno messo mano lo Stato, che ha avocato a sé la tutela dei possibili danni derivati alla popolazione dalle emissioni elettromagnetiche ma anche le autorizzazioni per l’impiantistica, ritenuta di importanza primaria per la crescita e lo sviluppo dell’Italia, e l’Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto studi e stabilito limiti di emissioni e distanze da rispettare, giusto per tenere a bada maghi e fattucchiere che si improvvisavano esperti di metro-volt o di newton su coulomb aizzando a vuoto la parte più inconsapevole della popolazione. I grandi gestori di telefonia sanno come fare bene gli impianti e dove installarli. Lo Stato autorizza e vigila, attraverso le Agenzie regionali per l’Ambiente. Fuori da questa filiera ci sono i dilettanti e i ladri: se ne occupa la magistratura.
Cosa possono decidere i Comuni, quindi cosa sta studiando la città di Avellino? Già dodici anni fa, quando a scendere in strada e a protestare furono i genitori dei bambini della scuola elementare di piazza Garibaldi, qualcosa venne fatto. Poco. Da allora il numero degli impianti di ripetizione dei segnali per la telefonia mobile è cresciuto, così come è lievitato il numero di smartphone nell’uso quotidiano. Correva il 2005 e sui tetti di un edificio attiguo al “palazzotto”, come conoscono e chiamano la Garibaldi gli avellinesi, era spuntata una antenna Telecom. Una regola certa, anche allora, è che vicino le scuole o gli edifici sensibili di grande afflusso, le antenne non possono essere installate. Telecom, un gigante come Golia, si mise di traverso sostenendo che le emissioni, dati alla mano, non costituivano un rischio. A guidare la protesta dei Davide irpini (dopo quella, a macchia d’olio, se ne registrarono a decine nei comuni della provincia) fu Gianfranco Turis, un medico preparato, consigliere comunale figlio di consigliere comunale. Pure lui, dati alla mano, dimostrò che quell’impianto lì non ci poteva stare. Il Comune si intestò l’ingaggio e propose ricorso avverso l’impianto al Tar, poi al Consiglio di Stato. Telecom, nelle more diventata Tim, quella battaglia l’ha persa. Legalmente.
L’impianto, però, è ancora lì. E, per quello che se ne sa, funziona. Chi ha guadagnato in questi 12 anni? I proprietari dello stabile attiguo la scuola Garibaldi.
Dove sono gli impianti. La Norman Research, nel giro di due anni, per conto dell’amministrazione comunale di Avellino ha provveduto ad acquisire questo elenco e a predisporre i controlli sulle emissioni. Dal 2015 ai primi mesi del 2016 sono stati controllati quasi tutti, per avere una mappatura del rischio e per rispondere ad un quesito primario: quali impianti sono a rischio e quali sono le emissioni che incombono in zone sensibili ad alta densità di frequenza. Particolare attenzione è stata dedicata alle scuole.
Ecco qui di seguito, in forma di schema, l’elenco analitico degli impianti e dei gestori che li hanno installati
In alto, la rappresentazione grafica delle zone della città di Avellino sottoposte a monitoraggio da parte della “Norman Research”.
Infine, ecco… in Anteprima… il regolamento che sarà discusso in consiglio comunale una volta che l’argomento Teatro Gesualdo avrà trovato una sua soluzione:
Art. 2 – Ambito di applicazione
- Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano sull’intero territorio comunale, ai gestori dei sistemi di teleradiocomunicazione, di seguito denominati “Società” e all’Amministrazione Comunale, di seguito denominata “Comune”.
- Il presente regolamento persegue le seguenti essenziali finalità:
- assicurare il corretto e razionale insediamento urbanistico degli impianti di cui all’art.3 comma 1, lett h),i),l) della L. n. 36/2001 e s.m.i., attraverso la pianificazione e la concertazione con i gestori;
- tutelare la popolazione dai rischi derivanti dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, in ossequio al principio di precauzione di cui all’art.174, paragrafo 2, del trattato U.E. e dell’art. 301 D.Lgs. n. 152/2006, nonché al principio di prevenzione di cui all’art.304 D. lgs. N.152/2006.
- Ai soli fini dell’applicazione del presente Regolamento, sono individuati i seguenti ambiti territoriali:
- a) Aree o edifici vincolati da norme statali, regionali e comunali (Legge 1089/39, Legge 431/85, Legge 1497/39, D.Leg.vo 42 del 22/01/04; P.U.C. e P.U.A.).
- b) Aree urbanizzate, cioè il territorio edificato e destinato all’edificazione, così come definito dal Piano Urbanistico Comunale vigente.
- c) Aree di attenzione, intendendo le aree ove sono ubicati asili, scuole, ospedali, carceri, ossia edifici con particolari destinazioni di uso, in cui si richiede cura nella progettazione degli impianti e l’adozione di soluzioni progettuali non tradizionali ed innovative per la minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche.
- d) Aree preferenziali, ossia parti del territorio in cui emerge una eventuale attitudine alla localizzazione degli impianti.
- e) Siti di proprietà comunale ritenuti idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile.
Art. 3 – Prescrizioni ed azioni di tutela
- Tutti gli impianti di cui al precedente art.1 da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati perseguendo obiettivi di qualità e in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in modo da assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, nel rispetto della normativa vigente.
- Il Comune adotta tutte le azioni, misure ed accorgimenti necessari al fine di ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici secondo i principi di precauzione, di perequazione ed uniformità nell’accesso ai servizi sul territorio, nonché al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio, anche mediante eventuali interventi di risanamento, salvaguardando nel contempo la qualità dei servizi di telecomunicazione in relazione agli obblighi di concessione e licenza.
- Nell’individuazione dei siti per l’installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l’obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle soluzioni che appaiono più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.
- Nella progettazione e nella realizzazione di nuovi impianti, nonché nell’adeguamento di quelli esistenti, la minimizzazione del valore di campo elettromagnetico va perseguita, compatibilmente con la qualità del servizio, attuando, in fase di progetto, soluzioni da valutarsi in relazione al caso concreto, sfruttando, per esempio, le caratteristiche intrinseche del sistema radiomobile (BTS PC e DTX) per le stazioni radio base, tale da irradiare la potenza esclusivamente necessaria per garantire la qualità del servizio
- Ogni soggetto gestore del servizio di telefonia mobile che intenda installare o che abbia già in esercizio impianti sul territorio comunale dovrà impegnarsi:
- a fornire al Comune di Avellino, entro sessanta giorni dall’approvazione del presente regolamento per il tramite l’ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l’installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
- a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l’impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all’ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
- ad utilizzare in via prioritaria, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell’area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni sia dei nuovi impianti sia della delocalizzazione di quelli preesistenti;
- ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o con la riallocazione in siti alternativi, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;
- a sostenere, attraverso l’istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all’attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in continuo dei suddetti campi, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;
- a condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile;
- a corrispondere al Comune gli oneri necessari al ripristino del corpo stradale che dovesse essere stato danneggiato dagli scavi o più in generale dai lavori effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile;
- a stipulare con il Comune contratti di locazione in merito ad istallazioni di impianti realizzati su aree pubbliche secondo lo schema allegato al presente regolamento
- a garantire la minimizzazione dei livelli di emissione presso le aree urbanizzate, utilizzando le migliori soluzioni tecniche praticabili al momento della richiesta o della installazione, in conformità al principio delle migliori tecnologie disponibili e dello sviluppo sostenibile di cui all’art.3 quater Lgs. N.152/2006;
Il Comune a sua volta si impegna:
- a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell’elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;
- a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.;
- a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l’oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete;
- In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) Nell’ambito delle aree o edifici vincolati da norme statali, delle aree urbanizzate e delle aree preferenziali, gli impianti di teleradiocomunicazione e di teleradiodiffusione, da realizzarsi o in esercizio, non dovranno comportare il superamento dei limiti di emissione elettromagnetica di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto n° 381 del 10/9/98 (n. 1) e del DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i..
- b) La installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e di teleradiodiffusione o la modifica di quelli esistenti, ubicati su edifici vincolati da norme statali, regionali o comunali, dovrà essere accompagnata, per ogni singolo impianto, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, da studio sull’inserimento ambientale e/o paesaggistico.
- c) Nelle aree urbanizzate ed in particolare nelle zone di rilevante interesse artistico e storico, al fine di salvaguardare gli aspetti paesaggistici, l’installazione di antenne paraboliche e più in generale di antenne trasmittenti/riceventi della radio e della televisione, è consentita con le limitazioni e le indicazioni che saranno fornite da apposita Delibera del Consiglio Comunale. E’ in ogni caso consentita la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative diverse dalle installazioni tradizionali, ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo e nel rispetto degli obiettivi di qualità, di tutela della salute pubblica, degli aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico artistico che il presente regolamento persegue.
- d) Nell’ambito delle aree urbanizzate e delle aree preferenziali, al fine di garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, è esclusa la possibilità di installare impianti per la telefonia mobile ed impianti di trasmissione radio e TV sopra carcere, ospedali, cliniche, scuole e asili nido. In ogni caso, presso tali siti e nell’ambito delle aree di attenzione, si dovranno comunque garantire gli obiettivi di qualità individuati dalle normative tecniche e legislative vigenti.
- e) Nell’ambito delle aree urbanizzate e delle aree preferenziali i gestori di telefonia mobile si impegnano ad assicurare prioritariamente, salvo impossibilità tecnica, la condivisione dei siti.
- f) Nell’ambito delle aree urbanizzate e delle aree preferenziali i gestori di telefonia mobile si impegnano a garantire la minimizzazione dei livelli di emissione.
Art. 4 – Censimento e Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche
- Le Società dovranno fornire al Comune ai sensi del comma 8 dell’art.86 del D.Leg.vo n.259/03(n.2), la descrizione di ciascun impianto installato sulla base dei Format di cui i Decreti Ministeriali del 29/01/03 e del 22/07/03 o dei modelli “A” e “B” di cui all’allegato 13 del Decreto Leg.vo 259/03 e s.m.i..
- Il Comune procederà al censimento gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi presenti sull’intero territorio comunale, curandone l’aggiornamento con cadenza semestrale
Art. 5 – Monitoraggio
- Il Comune persegue l’obiettivo di operare azioni autonome di monitoraggio in continuo delle emissioni elettromagnetiche attraverso l’installazione di centraline di rilevamento, con le modalità tecniche di cui all’allegato B del D.M. n°381/98 e s.m.i., individuando di volta in volta, anche con l’ARPAC, punti di criticità dove installare detto sistema di monitoraggio.
- Le azioni di monitoraggio svolte dal Comune non si intendono sostitutive delle attività di controllo imposte, in virtù di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, all’ARPAC o ad altri organismi con competenza tecnica in materia.
- L’eventuale superamento dei livelli prescritti dal D.M. n°381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i., dovrà comportare un rapido riassestamento delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell’area o, in caso contrario, la revoca dell’autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla normativa vigente.
- Le informazioni acquisite attraverso le azioni di monitoraggio sono pubbliche ed accessibili a chiunque lo richieda.
Art. 6 – Partecipazione ed informazione
- Il Comune assicura la divulgazione delle informazioni in suo possesso, rendendo disponibili i dati raccolti attraverso l’attività di cui all’art.5, sul sito internet del
- Il Comune promuove campagne di informazione sui rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza.
Art. 7 – Programmazione triennale
- Le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale devono presentare al Comune, nel rispetto di quanto disposto all’art.3 comma 5 lettera a), il programma triennale di implementazione della rete di telefonia mobile, riferito all’intero territorio comunale e cioè l’insieme delle proposte relative alla installazione di nuovi impianti, contenente la mappa completa degli impianti da realizzare e delle aree di ricerca.
- Modifiche alla programmazione triennale depositata o integrazioni alla stessa, dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune.
- Il Comune si impegna a fornire, previa specifica richiesta, alle Società tutte le informazioni in proprio possesso (basi cartografiche informatizzate, fotogrammetrie ecc.) utili a consentire la stesura di suddetti programmi.
- E’ fatto salvo l’obbligo di riservatezza sui piani di implementazione di rete
Art. 8- Pianificazione comunale
- Il Comune provvederà ad approvare un piano delle aree comunali e delle proprietà immobiliari del Comune, ritenute idonee ad ospitare gli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.
- Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione degli interventi di cui al precedente art.3 comma 2.
- La pianificazione, in ogni caso, è informata al principio della concertazione tra il Comune e i gestori per la predisposizione di adeguati piani di sviluppo delle reti, nel rispetto dei livelli di esposizione consentiti dalla legge, che tengano prioritariamente in conto della eventuale presenza, nell’area di interesse di siti di proprietà pubblica per le installazioni, ove tecnicamente possibile, nonché dell’esigenza di garantire perequazione ed uniformità nell’accesso ai servizi
- Le concessioni di aree comunali all’interno del Piano di Installazione Comunale sono regolate da apposita convenzione con la quale si prevede la corresponsione di un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, da impiegarsi per lo svolgimento delle campagne di controllo e monitoraggio o per la divulgazione di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico
Art. 9 – Procedimento autorizzatorioPer l’ottenimento della relativa autorizzazione, i titolari o i legali rappresentanti delle Società dovranno presentare al Comune una istanza nei modi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 259 del 01/08/03 e s.m.i..
- Al fine di minimizzare l’impatto ambientale e visivo, in presenza di nuove installazioni vicine ad altre già esistenti, il Comune invita le Società ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (cabine, reti Enel e telefonia fissa ecc) per garantire l’ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l’installazione e l’attuazione di quanto stabilito all’art.3 comma 5 lettera f).
- Ogni modifica rilevante agli impianti ed ogni modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, dovrà seguire le procedure previste al presente articolo e dalla norma vigente
Art. 10 – Creazione di fondo economico
- Il Comune, anche con protocolli di intesa da stipularsi di volta in volta con le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale e comunque secondo modalità improntate a criteri di equità ed imparzialità, costituirà un fondo finalizzato a realizzare prioritariamente:
- le campagne di informazione
- i sistemi di monitoraggio
- Art. 11 – Esecutività
- Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.
- Per gli impianti che risultino operanti sul territorio comunale, le Società produrranno la documentazione prevista all’art. 9 ove assente entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, pena la revoca della autorizzazione.
Art. 12 – Disposizioni transitorie e definizioni
- Il presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti relativi ai singoli impianti ed installazioni, qualora non sia stato ancora formalizzato il provvedimento autorizzatorio conclusivo.
- Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’art.1 Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (n.3) e nell’art.3 della Legge Quadro n.36/2001 e s.m.i..
- Per le installazioni già presenti sul territorio comunale e localizzate in proprietà privata, si prevede che alla scadenza del contratto, è fatto obbligo al gestore di verificare la possibilità di trasferire l’impianto sul sito pubblico più vicino, se tecnicamente possibile in modo da garantire il servizio di telefonia sull’intero territorio comunale.