Furbetti cartellino, il giudice: sospensione illegittima, addetto torni a lavoro

20160615 - CRONACA | MADDALONI - CASERTA - Esterni Asl - FOTO/FELICE DE MARTINO - 20160615 - CRONACA | MADDALONI - CASERTA - Esterni Asl - FOTO/FELICE DE MARTINO
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Dovrà tornare immediatamente in servizio al distretto sanitario di Maddaloni (Caserta) il dipendente amministrativo dell’Asl che nel giugno 2016 fu arrestato dai carabinieri nel blitz contro i “furbetti del cartellino” che coinvolse sedici tra medici, infermieri e dipendenti del Distretto dell’Asl di Caserta. Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto illegittima la sospensione del lavoratore da parte dell’Asl, e ciò perché il provvedimento é stato emesso quando non era ancora intervenuto il rinvio a giudizio.
 
L’addetto, difeso dall’avvocato Pasquale Marotta, finì agli arresti domiciliari l’otto giugno 2016; il sedici giugno l’Asl lo sospese dal servizio per sei mesi con una prima delibera, in questo caso assolutamente legittima poiché il lavoratore in quel momento era sottoposto ad una misura restrittiva della libertà personale. Alla scadenza del periodo di sospensione, a dicembre 2016, il lavoratore chiese di essere riammesso in servizio, ma l’Asl emise un altro provvedimento di sospensione ai sensi del codice disciplinare. Proprio questa decisione è stata ritenuta illegittima dal collegio giudicante, che ha evidenziato come “la disposizione in questione (articolo 10 del codice disciplinare) prevede espressamente che il dipendente possa essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione nel caso di sottoposizione a procedimento penale, anche che non comporti la restrizione della libertà personale o quando questa sia comunque cessata, ma solo nelle ipotesi in cui  ‘sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento. Analoga previsione è contenuta nel CCNL Comparto Scuola. Si tratta, dunque – aggiunge la Corte – di una facoltà esercitabile del datore di lavoro  solo dopo che sia intervenuto il rinvio a giudizio del dipendente sottoposto a procedimento penale”. Ad oggi il rinvio a giudizio non è ancora avvenuto; nel frattempo il dipendente, che in questi mesi in cui non ha lavorato, ha lamentato al giudice gravi problemi economici non avendo ricevuto lo stipendio. 
  
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