Benessere dei cani, ecco la nuova legge: gli obblighi di proprietari e Comuni

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Benevento – Dopo 18 anni, la Campania dispone di una nuova legge regionale in tema di tutela animale, volta a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo. Ecco le novità più importanti introdotte dalla legge:

Art. 6 – C’è da ricordare che è già obbligatoria la microchippatura dell’animale secondo la Legge 14 agosto 1991, n.281, che impone a tutti i proprietari di cani di iscrivere il proprio all’anagrafe canina regionale, identificandolo attraverso un microchip sottocutaneo. Con la nuova legge è stata istituita anche la “Banca dati” regionale anagrafe degli animali d’affezione. La Banca dati è consultabile dagli organi di controllo delle ASL, dai Comuni, dalle forze dell’ordine e dalle associazioni protezionistiche iscritte all’Albo regionale. Il proprietario del cane residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, iscrive il proprio cane alla Banca dati tramite il servizio veterinario della ASL territorialmente competente entro 15 giorni dall’inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e, comunque, prima della sua cessione a qualunque titolo. Tutti i proprietari dei cani di età superiore ai 2 mesi non ancora identificati e registrati devono farli identificare e registrare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella Banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati identificativi del cane e il codice del microchip assegnato, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria nonché gli eventuali interventi effettuati sull’animale.

Inoltre l’applicazione del microchip nelle strutture delle ASL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all’ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l’applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà. Nei casi di variazione della propria residenza o domicilio, trasferimento di proprietà del cane, smarrimento o il furto dell’animale, ma anche il suo decesso, il proprietario è tenuto a segnalarlo per iscritto al servizio veterinario dell’ASL competente.

Art. 9 (Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d’affezione) impone:
– Il divieto di lasciare gli animali d’affezione isolati o confinati;
– divieto di utilizzare gli animali d’affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie;
– divieto di accattonaggio con cani;
– divieto di detenere animali d’affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare;

-cedere o vendere animali d’affezione a minorenni;

L’Art. 13 riconosce al cane il diritto di essere animale libero, se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose. I Comuni provvedono a disciplinare le
condizioni per il riconoscimento di cani liberi accuditi. Il servizio veterinario dell’ASL, su proposta delle associazioni di volontariato, accerta le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi e le comunica al Sindaco competente che riconosce i cani idonei, informandone la cittadinanza con avviso pubblico.
 Tutti cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati dal servizio veterinario della ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati e devono essere iscritti nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune che ne ha effettuato il riconoscimento e l’associazione proponente ne ha cura per l’accudimento. È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo spostare su altri territori cani dichiarati liberi accuditi dal Comune di appartenenza.

Secondo l’Art 16 Il trasporto e la custodia degli animali d’affezione possono avvenire in auto ma con mezzi di trasporto e contenitori adeguati alla specie e alla dimensione degli animali tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati. E’ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio o altro mezzo di contenzione per un periodo di tempo prolungato.

In caso di violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale ed in concorso con eventuali reati: 

  • In caso di violazione dell’obbligo di microchippatura al cane (Art. 6) la sanzione può essere comminata dai 100 euro ai 900 euro;
  • In caso di violazione di Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d’affezione (Art. 9) dai 50  euro ai 300 euro;

E’ possibile leggere il testo completo della nuova legge al link http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface?fbclid=IwAR1EfLKoedbhBDUhnlE3cotg4a1g46i78LEn0WUdqHaa-aFcg53HeWsRCt4  al n.21. del 15/04/2019.

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