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La Corte federale d’Appello ha rese note le motivazioni che hanno portato il secondo grado della giustizia sportiva a rigettare il ricorso della Procura Federale contro il proscioglimento di Gaetano Letizia e Enrico Brignola in merito alla vicenda relativa al calcioscommesse che ha preso il via da parte della Procura di Benevento

La Corte, nel confermare la sentenza di proscioglimento deciso dal Tribunale federale Nazionale nel primo grado di ha affermato che “la rappresentazione di un contesto obiettivamente degradato – in cui ‘ tutti scommettevano su tutto’ come icasticamente rilevato dal Tribunale – non vale da sola a fondare un giudizio di acclarata responsabilità disciplinare per violazione del divieto di scommesse calcistiche a carico di singoli calciatori pur pienamente partecipi di quel clima negativo, ove non si dimostri – sulla base di indizi, appunto, gravi, precisi e concordanti – che a ciascuno di loro sono concretamente imputabili specifiche scommesse vietate. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso in esame, ritiene la Corte che a carico degli incolpati sussistano senz’altro indizi (e non meri sospetti o illazioni, come affermato dalla Difesa del sig. Brignola) di colpevolezza ma che detti indizi non presentino un grado di univocità e significatività atto a fondare un giudizio di loro responsabilità personale.
In linea generale, come si è anticipato, dagli atti emerge in primo luogo in capo a entrambi gli incolpati un grado di ludopatia gravissimo (e sanitariamente certificato), che li ha incontestatamente portati a spendere in decine di migliaia di giocate d’azzardo somme considerevoli anche per un calciatore professionista (il Letizia) o a dedicare in modo pervasivo tutto il tempo libero a quell’attività (il Brignola). Risulta anche ammesso l’utilizzo da parte di entrambi di conti o account aperti sui siti di scommesse più disparati dal non tesserato Covino, conti alimentati almeno in parte da bonifici provenienti dal Letizia (quelli di importo più elevato) e dal Brignola (quelli di importo minore).
È parimenti documentalmente accertato – e del resto ammesso in sede di indagini penali dal Covino – che su quei conti sono state effettuate scommesse calcistiche vietate, ma è parimenti acclarato che i conti del Covino risultavano utilizzati anche da altri giocatori oltre agli incolpati. Deponendo avanti all’A.G. il predetto – riferendo sulle scommesse calcistiche risultanti agli atti – ha dichiarato di aver effettuato anch’egli tale tipologia di giocate, ed ha proposto quale criterio distintivo quello dell’importo, auto-assegnandosi le scommesse di importo bagatellare (10 o 15 euro) e attribuendo ai calciatori indistintamente le scommesse di importo più elevato. Successivamente il Covino ha in parte modificato tale impostazione, ammettendo di aver effettuato egli stesso scommesse calcistiche di importo rilevante, ma valendosi dei bonus accumulatisi sui suoi conti per effetto delle frenetiche giocate dei calciatori.
Indipendentemente da consimili parziali contraddizioni, resta che i pur rilevanti indizi a carico del Letizia e del Brignola sin qui desumibili dal materiale probatorio non raggiungono un adeguato grado di univocità.
Manca infatti in generale la possibilità, come già ben argomentato dal Tribunale, di collegare le scommesse calcistiche o almeno parte di esse alla responsabilità degli incolpati, non essendo possibile conoscere con adeguata precisione – almeno sulla base degli
atti sin qui acquisiti all’indagine penale – su quali partite italiane o estere si sono concentrate le scommesse, le date in cui le stesse risultano effettuate e se i mezzi di comunicazione utilizzati (ad es. telefoni cellulari) siano ricollegabili agli incolpati, se non altro dal punto di vista della localizzazione.
Inoltre, al di là di rilievi suggestivi ma non concludenti, non esistono elementi in realtà idonei a collegare in modo soddisfacente – per date e importi – i bonifici o ricariche dei conti Covino disposti dagli incolpati e le scommesse vietate. Per contro, a discarico del Letizia milita il fatto che – come dimostrato dalla Difesa dell’incolpato – il predetto ha parallelamente (e parossisticamente) utilizzato anche altri account aperti in suo favore da familiari esclusivamente per giocate d’azzardo e di abilità, cosicché non si intravede il motivo che lo avrebbe portato a concentrare le scommesse calcistiche sui conti aperti dal Covino.
Per quanto riguarda il Brignola (il quale peraltro non risulta indagato in sede penale) a suo discarico milita il fatto che il Covino – in una successiva dichiarazione resa in contesto di indagini difensive – lo ha espressamente dichiarato alieno dalle scommesse calcistiche.

In realtà, un elemento di forza che dovrebbe concretizzare l’impostazione della Procura nei confronti del Brignola sta nelle risultanze di una chat tra il calciatore e il Covino (riprodotta dai rapporti della Guardia di finanza e riportata per esteso nella decisione impugnata) nel cui contesto il calciatore, rispondendo al Covino, invita il collettore alla prudenza, lo prega di non parlare di scommesse calcistiche, trattandosi di materia preclusa ai calciatori, e gli chiede la disponibilità all’apertura di un ennesimo conto giochi. Peraltro i rapporti della Guardia di finanza non riportano la frase del Covino cui il Brignola ha reagito, di talché, sulla base delle trascrizioni disponibili, allo stato può solo affermarsi che il Brignola era ben consapevole del divieto, non essendoci elementi letterali per ritenere invece che il calciatore volesse intimare al Covino di non parlare delle sue scommesse calcistiche.
In ogni caso, la Difesa del Brignola nega – e la Procura non riesce a dimostrare – che quell’ennesimo conto giochi in ipotesi finalizzato esclusivamente alle scommesse calcistiche dell’incolpato sia poi mai stato aperto dal Covino.
Per quanto riguarda il Letizia, un elemento di forza che dovrebbe supportare l’impostazione della Procura sta in una dichiarazione de relato resa all’Organo inquirente dal sig. Pastina al quale fu riferito da parenti e amici che durante la gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il Letizia aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, il predetto, invece di seguire la partita, era stato impegnato a usare il telefonino giocando su qualche piattaforma e imprecando sull’esito delle giocate che stava facendo. Secondo la Procura è evidente che il Letizia fosse impegnato in scommesse istantanee ( live) sulla partita, pianamente effettuabili – nonostante il contrario avviso del Tribunale – su tutte le piattaforme accreditate per scommesse calcistiche e non soltanto nei c.d.
“quick games” tipo Aviator Black Mamba e consimili costantemente praticati dal calciatore.
In realtà, in difetto di ulteriori elementi probatori che valgano a collegare anche solo presuntivamente la data in cui si è svolto l’episodio a uno specifico flusso di scommesse calcistiche su uno dei tanti conti nella disponibilità del Letizia (o al limite su un
conto del Pastina usurpato dal Letizia stesso), può solo affermarsi – allo stato degli atti – che l’incolpato nell’occasione invece di seguire l’andamento del gioco e di supportare la squadra di cui era capitano, ha preferito dedicarsi alla sua passione compulsiva, tenendo un comportamento deprecabile ma non censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 24 CGS. Sulla base delle considerazioni che precedono, le argomentazioni espresse dal Tribunale a supporto della decisione impugnata meritano condivisione e conferma, con conseguente rigetto del reclamo della Procura federale”.