Entra in vigore dalle ore 19:00 di oggi, (14 giugno 2024) per restarvi fino al giorno 14 settembre 2024, l’Ordinanza n. 4 del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, su proposta dall’Assessorato al Commercio, che sigla il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine.
La disposizione in considerazione del fatto che «per la prossima stagione estiva, nelle vie e piazze e nei luoghi pubblici del centro cittadino di Grottaminarda, nonché dove si collocano esercizi pubblici aperti anche nelle ore serali e notturne, sono previste iniziative di pubblico spettacolo o di intrattenimento che verosimilmente porteranno un consistente incremento di presenze nelle strade e nei locali rendendo pertanto necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza urbana atte a scongiurare situazioni di pericolo per i partecipanti e per prevenire criticità per la pubblica incolumità».
L’ordinanza è rivolta a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea.
Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per i clienti ammessi all’interno del locale, o seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale.
Con questa Ordinanza si coglie anche l’occasione di raccomandare il rispetto del divieto di vendita di bevande alcooliche ai minori: «alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristorati, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.), ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcooliche ai minori di diciotto anni così come l’incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcooliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età».