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È legittimo il decreto con il quale il ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) nell’ottobre 2022 ha disposto la proroga fino al 29 giugno 2024 del termine entro il quale la società Luminosa Energia Srl dovrà avviare i lavori per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato all’interno dell’area ASI di Ponte Valentino a Benevento. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla Provincia di Benevento. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assumeva, da un lato, che al termine già prorogato da un decreto del 2020 non fosse applicabile la proroga prevista dalla disciplina in tema di emergenza Covid e, dall’altro, che il termine di avvio dei lavori non possa essere liberamente e discrezionalmente individuato dal Ministero. Il Tar ha ritenuto di non condividere la censura proposta. Per i giudici, in primo luogo “la norma prevede senz’altro la possibilità che il termine annuale sia superato al ricorrere delle circostanze indicate” dalla normativa e “l’operatività delle previste deroghe è necessariamente intermediata dall’amministrazione”; in secondo luogo nel caso specifico “a seguito della prima proroga, disposta con provvedimento ormai definitivo, il termine così concesso è risultato in larga parte coincidente con quella stessa situazione emergenziale che aveva, tra l’altro, giustificato il decreto del 2020, mentre i successivi sviluppi procedimentali connessi all’aggiornamento del progetto avevano determinato, in sostanza, l’impossibilità di procedere all’avvio dei lavori in mancanza di un quadro autorizzativo e prescrittivo aggiornato. In presenza di tali circostanze, ragionevolmente l’amministrazione ha ritenuto di ulteriormente prorogare il termine concesso”. Neppure fondate sono state ritenute le ulteriori censure con le quali la Provincia sosteneva che le modifiche all’impianto previste avrebbero dovuto portare alla revoca o alla sospensione dell’autorizzazione. “Una siffatta correlazione tra la proposta di modifiche anche sostanziali e la revoca dell’autorizzazione iniziale – scrive il Tar – non è desumibile dalla normativa”.