Pugno duro del sindaco di Avellino, Gianluca Festa per quanto concerne l’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale.
A tutti i proprietari e/o conduttori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:
a) che i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dai propri animali; c) di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso, oltreché di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide;
d) di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o Associazioni convenzionate con l’Amministrazione Comunale, i predetti beni di raccolta e pulizia;
e) di provvedere in autonomia e nell’immediatezza alla diluizione e ripulitura, con acqua e/o con eventuale aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai propri cani, dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori;
f) di depositare le deiezioni solide raccolte nelle apposite Dog Toilette presenti sul territorio comunale;
g) di impedire ai propri cani di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
h) di avere con sé una museruola, da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità delle persone o degli altri animali o su richiesta dell’autorità competente;
i) di evitare che i cani da loro accompagnati non cagionino disturbo o danni a persone, cose o ad altri animali;
l) che seppur sia consentito l’accesso degli animali d’affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico, questo non è consentito ai soggetti affetti da malattie infettive, diffusive e da ecto ed endoparassiti;
m) di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio e museruola, nelle aree di sgambamento riservate e recintate;
n) evitare l’ingresso nei luoghi succitati a cani di sesso femminile in condizioni di estro;
o) di non agevolare l’accesso ai cani dove non consentito, ancorché accompagnati dal conduttore, in particolar modo nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, ma che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse.
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad n massimo di € 500. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio. Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.