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Si chiude la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di recente appena eletto, che aveva visto alcuni componenti ricorrere al Consiglio Nazionale Forense al fine di far dichiarare la inelegibbilità di altri consiglieri eletti in virtù di alcune intricate questione normative.

Oggi è giunta la decisione che pone fine alla questione e finalmente sigilla e cristallizza il Consiglio dell’Oridne degli avvocati così come fuoriuscito dalle urne del legali al voto.

Il Consiglio Nazionale Forense ha sentenziato sul reclamo elettorale promosso con unico ricorso dagli Avv.ti. Pavone Stefania, Camilleri Nicoletta, Covino Nicola, Miracolo Daniela, Ventorino Assunta, Moscato Pasquale, Russo Fabio, Abbamondi Angela, Caso Lidia, Lanni Nazzareno dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Tangredi, nei confronti della Commissione elettorale dell’Ordine degli Avvocati di Benevento per l’annullamento dei verbali del 23/01/2023 e del 28/01/2023 per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento 2023-2026, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

In sostanza i ricorrenti hanno rappresentato che alcuni degli avvocati proclamati eletti all’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Benevento fossero, in realtà, incandidabili/ineleggibili, avendo svolto più di due mandati consecutivi, come di seguito meglio specificato: Mazzeo Alberto, in carica ininterrottamente dal 19.01.2002 al 29.02.2020 (18 anni ed 1 mese); Martignetti Alfredo, in carica, ininterrottamente, dal 28.01.2010 al 29.02.2020 (10 anni e 1 mese); Collarile Stefano, in carica, ininterrottamente, dal 28.01 .2010 al 29.02.2020 (10 anni e 1 mese); Del Grosso Francesco, in carica, ininterrottamente, dal 27.01 .2008 al 29.02.2020 (12anni e 1 mese); Angeloni Francesco, in carica, ininterrottamente, dal 28.01.2010 al 29.02.2020 (10 anni e 1 mese); Guida Elena Maria, in carica dal 29.01.2006 al 29.02.2020 (14 anni e 1 mese).

Tutti i predetti avvocati erano stati avvinti da una precedente dichiarazione di ineleggibilità
giusta sentenza n.21/2020 del CNF: unico motivo per il quale avevano “interrotto” la carriera consiliare pluriennale.

I ricorrenti hanno richiesto, pertanto, tanto in via cautelare che in via definitiva, la nomina/proclamazione con riserva degli Avvocati Maraschiello Gianluca (collocatosi al 17° posto con voti 417), Girolamo Giovanni (collocatasi al 18° posto con voti 390), Manna Maria (collocatasi al 20° posto con voti 321), Paolo Stefanina (collocatosi al 21° posto con voti 315), previa esclusione dei candidati Martignetti Alfredo (collocatosi al 16° posto con voti 423) e Del Grosso Francesco (collocatosi al 19° posto con voti 356), anche essi ineleggibili, a Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Benevento in sostituzione dei candidati avv.ti Mazzeo Alberto collocatosi al 3° posto), Guida Elena Maria (collocatasi all’8° posto), Collarile Stefano (collocatosi al 13° posto), Angeloni Francesco (collocatosi al 15° posto).

Con memoria difensiva si sono costituiti in giudizio gli Avv.ti Mazzeo, Guida, Angeloni e Collarile, rilevando la manifesta infondatezza del reclamo. In particolare, la questione ruoterebbe alla domanda se il mandato svolto dai reclamati dal 15.4.2019 al 13.2.2020, assunto sulla base della proclamazione annullata, debba computarsi o meno ai fini della invocata condizione di ineleggibilità. La risposta, sempre a giudizio dei resistenti, non potrebbe che essere negativa.

Il Consiglio Nazionale Forense ha sentenziato che i motivi e le ragioni a sostegno del reclamo elettorale non meritano adesione e lo stesso deve, pertanto, essere rigettato.

Non è revocabile in dubbio che tutti i reclamati/resistenti siano stati avvinti dalla sentenza CNF n. 21 del 13 febbraio 2020 con la quale è stata accertata e dichiarata l’ineleggibilità degli stessi alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento per il mandato 2019-2022, con conseguente annullamento della relativa proclamazione. Così come non è revocabile in dubbio che tutti i resistenti, prima del precedente mandato, abbiano ricoperto consecutivamente il ruolo di consigliere dell’ordine per un numero significativo di consiliature ben oltre al limite del doppio mandato oggi normativamente previsto.

Giova richiamare il testo degli artt. 3, c. 3 e 4 della l. n. 113/2017 che dispongono nel senso che segue: “3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3″.

La durata del mandato esercitato dei resistenti, pertanto, è stato sicuramente infrabiennale
e di conseguenza lo stesso non deve essere computato ai fini del divieto imposto dalla normativa (CNF n.9/2022). Per tutti i reclamati, pertanto, non vi è quella consecutività di due mandati superiori al biennio, prevista dalla norma quale divieto alla (ri)candidabilità/eleggibilità. Si aggiunga che tutti il tempo trascorso tra l’interruzione delle funzioni di consigliere relativamente alla tornata elettorale 2019/2022 e la (ri)candidatura alle nuove elezioni (2023/206) è superiore a quello in cui si è svolto concretamente il precedente mandato.
Gli stessi, di conseguenza, hanno rispettato il termine di fermo previsto.