Scade il 2 maggio (30 aprile e primo maggio sono festivi) il termine per aderire alla rottamazione quater. Le proroghe delle sanatorie, disposte dal Dl 34/2023, non hanno infatti riguardato la definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione. E vi sono buoni motivi per aderirvi e anticipare i termini di trasmissione dell’istanza. In primo luogo, si ricorda che sono interessate le partite affidate all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022. Non rileva, dunque, la data di notifica della cartella, ma quella in cui il carico è stato “consegnato” ad agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader).
Il vantaggio della sanatoria è notevole: sono cancellati sanzioni, interessi e aggio e restano dovuti solo sorte capitale, costo di notifica della cartella e spese per procedure esecutive.
In caso di sanzioni amministrative (ad esempio, multe stradali), occorre versare il solo importo originario della sanzione, senza altra maggiorazione. Una volta trasmessa la domanda, esclusivamente in via telematica entro la fine di giugno l’agenzia Entrate Riscossione invia al debitore il piano dei pagamenti, nel numero delle rate prescelto. La durata massima del piano non può eccedere le 18 rate, di cui le prime due a luglio e novembre 2023 e le altre 16 in quattro scadenze annuali, a decorrere dal 2024. Si decade dalla rottamazione se non si versa una qualsiasi delle rate, con un ritardo tollerato di cinque giorni. In tal caso, si ripristina il debito iniziale per intero ma, a differenza della rottamazione ter, si conserva il diritto a rateizzare il debito residuo, con le regole ordinarie stabilite nell’articolo 19, Dpr 602/1973.
Si ricorda che è possibile includere nella domanda le partite di precedenti edizioni della rottamazione, anche se decadute. Questo significa che, se si hanno le ultime scadenze della rottamazione ter nel corso del 2023, si può abbandonare questa procedura e far confluire il debito residuo nell’attuale definizione agevolata. Proprio in considerazione delle stringenti regole di decadenza, il debitore potrebbe avere convenienza a frazionare le istanze di rottamazione, per non far decadere l’intera procedura, in caso di ritardi o omissioni nei versamenti. In questo caso, infatti, l’Agenzia trasmette al contribuente distinti piani di pagamenti, ciascuno corrispondente alle domande trasmesse. L’invio della domanda consente di anticipare diversi effetti favorevoli. In primo luogo, si sospendono tutte le rate di precedenti dilazioni con l’agente della riscossione fino al 31 luglio prossimo. Il debitore, inoltre, non è più considerato moroso nei confronti dell’agente della riscossione per tutta la vigenza della procedura agevolata. Questo significa che potrà ottenere il rilascio dalle Entrate di un certificato negativo di carichi pendenti nonché un documento di regolarità contributiva. In caso di crediti verso una pubblica amministrazione superiori a 5mila euro, peraltro, non potrà subire alcun blocco del pagamento, in base a quanto previsto dall’articolo 48 bis, Dpr 602/1973.