“La nota diramata oggi, martedì 24 gennaio 2023, dal Coordinatore del Distretto Sannita dell’EIC mi obbliga a ribadire le mie considerazioni, rassegnate nella nota del 21 gennaio scorso, tenuto conto e preso atto che è lo stesso Ing. Pompilio Forgione peraltro ad ammettere – “condividere assolutamente” sono le sue parole – la necessità da parte dei Comuni di acquisire il prescritto parere preventivo obbligatorio dell’Organo di revisione economico-finanziario sulla proposta di deliberazione di adesione alla Società Sannio Acque Srl cui tuttavia lo schema di deliberazione trasmesso ai Comuni dallo stesso Coordinatore non recava alcun richiamo o riferimento; quindi, se i Comuni vi avessero fatto o facessero affidamento sullo schema di delibera, così come proposto dal Coordinatore del Distretto Sannita dell’EIC, avrebbero adottato o adotterebbero un atto illegittimo”. Così in una nota senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.
“Così come per legge, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016:
“l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi società pubblico-privata, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria… etc..”.
Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;
Il coordinatore del Distretto Sannita richiama sempre e solo l’art. 14 del D.L. 115/2022, ma questo, è bene chiarirlo, contiene disposizioni rivolte agli enti di governo dell’ambito, non ai Comuni.
L’Ente di governo d’ambito, nel caso di specie il Distretto Sannita, ha scelto la forma di gestione del servizio idrico integrato individuandola nella società mista pubblico-privata.
I comuni, quando costituiscono società o acquistano partecipazioni societarie, ed è questo il caso perché la società è composta per la parte pubblica dai Comuni del distretto, sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e non mi pare che siano previste deroghe per la società Sannio Acque Srl.
Gli altri dubbi e interrogativi, di forma e di sostanza, restano ancora aperti e irrisolti dalla nota del Coordinatore e, pertanto, ritengo di doverli riproporre e integrare in considerazione di quanto riportato nella medesima nota.
E allora:
Perché, come fatto da altri distretti, non è stato prima stabilito e osservato un cronoprogramma sostenibile che prevedesse una congrua e tempestiva informazione e consultazione dei Comuni mettendo i rispettivi consigli comunali in condizioni di agire in sicurezza?
Perché ancor prima, come peraltro richiesto dalla legge, non sono state avviate e svolte forme di consultazione pubblica?
Perché la decisione è stata presa tra pochi “eletti” senza una minima informazione e senza trasparenza?
Perché nello schema di Statuto si prevedono 5 e non 3 componenti per il Consiglio di Amministrazione?
Perché al socio privato da Statuto sono riservati 2 componenti e in più pure la nomina dell’Amministratore delegato?
Perché da Statuto il Comune di Benevento deve designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione?
Al coordinatore in particolare, infine, chiedo:
che cosa intenda dire quando scrive “In ordine poi alla posizione del Comune Capoluogo appare evidente l’opportunità che la continuità di gestione della società mista sia posta in capo al Capoluogo di Provincia”
qual è questa evidente opportunità, chi l’ha valutata? a quale continuità si allude?
Della società Sannio Acque Srl farebbero parte tutti i Comuni della Provincia di Benevento e con pari dignità”.
Eic, Matera: “I Comuni nella società hanno pari dignità”
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