Nuova ordinanza in Via Scandone, valevole nel prossimo fine settimana. Ecco il testo integrale del provvedimento firmato dal sindaco Gianluca Festa in data odierna.
Ordinanza n. 337 del 25 Luglio 2022
OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7 bis, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.- Via Scandone.
IL SINDACO
CONSIDERATO
– che, in particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale molti esercizi di somministrazione svolgono la propria attività all’esterno, con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo, con un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi interessati dal fenomeno della
c.d. movida;
– che in particolare alla Via Scandone, per la presenza di molteplici e frequentati locali, si determina, soprattutto nei fine settimana, una situazione di affollamento, con invasione anche della pubblica via e con ostacolo alla circolazione stradale, determinando altresì pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
RITENUTO
– urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone;
– mitigare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento;
– che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici ed intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;
– che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine della tranquillità pubblica;
RILEVATO
– la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza nonché di evitare intralcio alla circolazione stradale;
RITENUTO
– adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;
– che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare;
VISTI
– la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID- 19 attualmente vigente;
– l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali, comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” comma 7-bis “Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della citta interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, può disporre, per un periodo non superiore a trenata giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e di vendita di prodotti gastronomici pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;
– il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare : l’art. 1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; l’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;
– il D.M. 05/08/2008 – Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;
– la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: “Decreto Legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “ … eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in
particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (…) e
indispensabili per la protezione della salute umana (…), dell’ ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’ iniziativa economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;
– il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;
O R D I N A
Per quanto in premessa riportato fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali
decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, in via del tutto sperimentale, per il giorno 29 Luglio 2022, dalle ore 22.30 alle ore 01.00 del giorno successivo e per il giorno 30 Luglio 2022, dalle ore 21.00 alle ore 24.00:
a) il divieto di circolazione e sosta per i non residenti alla Via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano;
b) la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione nei giorni sopra indicati, con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale e chiusura del medesimo alle ore 01:30 del giorno successivo;
c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale, o di personale incaricato, addetto alla sicurezza e qualificato, e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.
Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D. Lvo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.
Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.