Benevento – Emanata un’ordinanza per la salvaguardia del decoro urbano e della vivibilità nel centro storico, oltre che per il contenimento delle emissioni sonore e la regolamentazione della cosiddetta “movida”.
L’ordinanza prevede in particolare le seguenti misure:
- è fatto divieto di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e/o lattine metalliche ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, anche di natura temporanea e ambulante, nonché agli artigiani che effettuano vendita per asporto. Le stesse dovranno essere vendute o somministrate in appositi bicchieri monouso dalle ore 22 fino alla chiusura dell’esercizio dal venerdì alla domenica;
- ai medesimi titolari è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’attività svolta mediante appositi contenitori e di lasciare l’area pulita al termine delle manifestazioni, così come previsto dalle ordinanze sindacali disciplinanti il servizio di raccolta dei rifiuti in ambito comunale;
- al fine di garantire la quiete pubblica, su tutto il territorio comunale la diffusione della musica e in genere le emissioni acustiche e sonore sia generate da apparecchiature di qualsiasi tipo sia prodotte “dal vivo” con la presenza di un dj o di musicisti, è consentita ai titolari dei pubblici esercizi nei giorni e alle condizioni di seguito elencate: dal lunedì al giovedì fino alle ore 24; il venerdì fino alle ore 2 del giorno successivo; il sabato fino alle ore 2 del giorno successivo; la domenica fino alle ore 00:30 del giorno successivo;
- all’interno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora abbia carattere saltuario e rappresenti un’attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale, può essere svolta liberamente sempreché rivolta ad un numero massimo di 100 avventori tenuto conto delle dimensioni del locale e non si dia luogo ad alcuna forma di pubblico spettacolo, ballo, etc.;
- all’esterno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, e più genericamente su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico concessa in aggiunta alla superficie destinata al consumo, è consentita la diffusione della musica nel rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale e destinata ad allietare la permanenza degli avventori senza apprestamento di elementi tali da configurare un pubblico spettacolo (ad es. assenza di palchi, pedane ed attrezzature in genere utilizzate per pubblici spettacoli). In ogni caso l’area concessa per l’ampliamento della superficie di somministrazione non può essere utilizzata per scopi diversi;
- è sempre consentito sia all’interno che all’esterno dei locali la diffusione della musica con apparecchiature all’uopo predisposte avente carattere di “sottofondo” ;
- al di fuori dei casi come sopra descritti chiunque intende organizzare eventi e/o trattenimenti che prevedano la diffusione della musica con apparecchiature e/o con l’ausilio di un dj, l’esibizione di gruppi musicali c.d. “musica dal vivo”, è tenuto a richiedere la prescritta licenza di cui all’art.68 del TULPS il cui rilascio è subordinato alla verifica delle condizioni di sicurezza previste dall’art.80 del TULPS, nonché al rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale e delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno in ordine allo svolgimento delle manifestazioni in sicurezza;
- per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo Sportello unico per le attività produttive. Per “evento” si intende una manifestazione svolta in modo occasionale e non ripetitiva. Alla Scia deve essere allegata, pena dichiarazione di improcedibilità, una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, corredata da tutte le documentazioni richieste idonee ad attestare la sicurezza del locale e la piena assunzione di responsabilità da parte dell’organizzatore.
Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza è punita con le sanzioni previste dall’art.7 bis del TUEL e dalla deliberazione di G.C. n.114 del 23/05/2017.