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I consiglieri di minoranza, Antonio Falluto, Felicita Palumbo e Pietro Rivellino, segnalano che il TAR Campania, con sentenza n. 2213 del 17.03.2025, ha “definitivamente conclamato l’illegittima convocazione dell’organo consiliare nella seduta del 19.03.2024 e, conseguentemente, ha annullato tutte le delibere approvate nella predetta seduta, unitamente a quelle successive di pretesa convalida” si legge in una nota. 
“La vexata questio – che i cittadini più attenti ricorderanno per aver caratterizzato, durante l’anno 2024, un’ampia diatriba tra maggioranza e opposizione – oggi si ripropone in chiave postuma con ampia soddisfazione dei consiglieri di minoranza.
Ed invero, gli stessi, avevano affannosamente censurato l’operato della maggioranza che, con impropria arroganza e sarcasmo, aveva approvato, nella seduta del 30.05.2024, anche la convalida di quelle stesse delibere, oggi annullate da TAR e relative al D.U.P., al locale bilancio e alla convenzione con il Comune di Castelvenere per la gestione associata del servizio di segreteria comunale.
Di conseguenza, ritenevano (e correttamente) i consiglieri di minoranza che, oltre all’originaria e ormai acclarata illegittimità di convocazione del 19.03.2024, l’organo consiliare ne aveva commessa un’altra in sede di convalida impedendo, di fatto, il libero esercizio delle più elementari prerogative consiliari.

Con riferimento – aggiungono – alla illegittima convocazione del 19.03.2024, ritiene, infatti, il TAR, che il contenuto della locale prescrizione regolamentare è assolutamente chiaro [“la convocazione del consiglio (andava) effettuata mediante posta elettronica certificata (contenente) l’avviso di convocazione completo dell’ordine del giorno (e contenente) il giorno, l’ora ed il luogo della riunione”], ed è posto a garanzia del munus dei singoli consiglieri. Orbene è dimostrato per tabulas che i consiglieri non hanno potuto partecipare al consesso consiliare a causa della illegittima convocazione dello stesso. Risulta, altresì, violata, come dedotto dai consiglieri di minoranza, la prescrizione regolamentare di cui al comma 3 dell’art. 11, che impone anche la pubblicazione dell’avviso “sul sito istituzionale dell’ente” con esatta indicazione del giorno dell’ora e del luogo della riunione. Anche tale pubblicazione – che avrebbe consentito aliunde ai consiglieri di minoranza di partecipare al consesso – risulta, senza adeguata smentita da parte resistente, omessa onde, anche per tal profilo, l’illegittimità della convocazione censurata. Conseguentemente risulta violata anche la prescrizione di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 11 del regolamento che prescrive un intervallo del termine, inderogabile, di giorni 5 tra l’avviso di convocazione e il dies fissato per la riunione consiliare: nel caso all’esame, non si rinviene il rispetto di tale termine proprio per non essere stata la riunione tenutasi il giorno 19 marzo 2024 preceduta da idonea valida convocazione. Né, ritiene il TAR, possono utilmente invocarsi eventuali impedimenti tecnici, essendo tale evenienza specificatamente disciplinata dallo stesso art. 11, prescrizioneregolamentare che, al comma 6, precisa, con norma di salvaguardia: “quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l’avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri”. Orbene, alla data del 13.03.2024, di invio della seconda p.e.c., pur essendo nei termini per procedere al rinnovo della convocazione nel rispetto del disposto di cui al comma 7, dell’art. 11 del regolamento, con concessione, cioè, di un preavviso di 5 giorni prima della data fissata per la seduta consiliare, l’Amministrazione non ha regolarizzato le evidenziate criticità, procedendo successivamente anche alla tenuta del Consiglio pur in assenza dei consiglieri di minoranza, non messi in condizione di partecipare regolarmente ai lavori consiliari (co. 8, art. 11 regolamento cit.).Conclude, il TAR, quindi, per la illegittimità derivata anche di tutte le delibere approvate in quella seduta.

Con riferimento alla pretesa convalida delle dette delibere illegittimamente approvate, il TAR aderisce in pieno all’argomentare dei ricorrenti che, difesi dall’Avv. Francesco Castellano, invocavano noto e condiviso orientamento giurisprudenziale che ha delineato l’ambito applicativo della cd. convalida come volta ad emendare vizi di tipo formale e procedimentale, ovvero per soli motivi di “maggiore certezza e stabilità del rapporto amministrativo”.
Tanto, ad avviso dei consiglieri di minoranza, escluderebbe la sanabilità a mezzo di convalida di vizi aventi, come nel caso di specie, natura sostanziale, derivanti, cioè, dall’insussistenza di un presupposto o requisito di legge, rispetto al quale “la semplice dichiarazione dell’Amministrazione di volerli convalidare non può che rimanere priva di effetto… giacché se l’illegittimità attiene al contenuto dell’atto, la stessa può essere eliminata solo attraverso la sua riforma”, ovvero attraverso la sostituzione dell’originario provvedimento con uno nuovo, assunto dopo l’avvenuto recupero, ex post, del presupposto o del requisito di legge, originariamente mancante.
Nella fattispecie, ritiene, quindi il TAR, il requisito di legge mancante è costituito dalla mancata corretta convocazione dell’organo consiliare per il giorno 19.03.2024 da cui è derivato, nella sostanza, un vizio sostanziale attinente al corretto espletamento del munus dei consiglieri e, come tale, non sanabile tramite convalida. Dirimente è la considerazione che il ricorso all’istituto della convalida, nel caso di specie, preclude ai consiglieri ogni effettivo apporto in relazione al contenuto delle originarie delibere. I componenti della minoranza, pur regolarmente convocati in seconda seduta, potevano cioè solo confermare la validità degli originari atti senza avere la possibilità di alcun reale apporto modificativo. La convalida, sottolinea il Collegio napoletano, può legittimamente operare quanto alla regolarità della convocazione (invero, nel caso di specie, rinnovata) ma non anche per quelle delibere consiliari, laddove, proprio in ragione della operatività dell’istituto utilizzato, permane la lesione al munus consiliare lamentato.
Dalle considerazioni svolte deriva, altresì, la fondatezza delle censure di cui al secondo motivo di ricorso proposto dai consiglieri di minoranza. Ivi infatti, essi, lamentano la violazione e falsa applicazione dell’iter di predisposizione del bilancio di previsione. L’avere privato i consiglieri di minoranza della conoscenza – in violazione delle necessarie modalità di avviso – della data in cui si sarebbe tenuta la seduta consiliare, determina un ulteriore lesione del munus dei consiglieri ricorrenti. Ed infatti, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità, ai consiglieri è attribuita la facoltà di presentare “entro il quinto giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla giunta comunale”; tale facoltà è stata comunque preclusa ai consiglieri di minoranza anche in sede di seconda convocazione. A prescindere dal tempestivo o meno deposito dello schema di bilancio presso la Segreteria comunale ai fini della piena conoscibilità (10 giorni prima dell’approvazione), proprio in ragione del limitato oggetto della nuova convocazione (di sola convalida di decisioni previamente assunte), gli stessi consiglieri, pur regolarmente convocati, non hanno potuto presentare alcun emendamento, essendo il programmato intervento circoscritto alla sola approvazione (o meno) delle originarie delibere delineate nel loro primogenio contenuto – come, poi, effettivamente avvenuto con il sostegno della maggioranza consiliare. Corollario ne è, come dedotto, l’illegittimità della disposta convalida e delle relative delibere, come convalidate, in luogo, invece, dell’approvazione di nuove delibere, sostitutive delle precedenti, nel rispetto delle prerogative partecipative di ciascun consigliere, quale componente dell’organo collegiale.

La resa statuizione del 17.03.2025 – precisano i consiglieri di minoranza – è stata impugnata (nottetempo) dalla maggioranza che, pur di non affermare pubblicamente l’errore marchiano commesso e chiedere scusa per l’inutile sarcasmo sindacale (: “manco una p.e.c. sapete leggere?”), insiste in sede di appello con evidente, quanto evitabile, spreco di risorse pubbliche (per i più curiosi la minoranza invita a consultare la determina – area amministrativa n. 31 del 20.03.2025).
Già in data 19.03.2025 il Consiglio di Stato si è ricevuto, infatti, deposito di appello e ha fissato udienza cautelare al 10.04.2025 sospendendo, nelle more, ogni attività esecutiva nell’esclusivo interesse dell’Ente comunale.
Orbene, i consiglieri di minoranza plaudono all’intervento assennato del Consiglio di Stato che, in attesa di approfondire i termini della questione, ha deciso (saggiamente) di sospenderne gli effetti anche considerando che una delle delibere oggetto di causa è relativa al bilancio comunale sicché, decadutine gli effetti, almeno sul piano potenziale, sono noti i possibili sviluppi sulla tenuta della attuale compagine amministrativa.

In ogni caso, permane l’agire arrogante e spocchioso del primo cittadino che avrebbe potuto chiedere scusa per l’errore commesso in sede di convocazione e tutti ne avrebbero compreso il senso e ne avrebbero apprezzato l’umiltà: a tutti può capitare di commettere errori procedurali e non è da questo che si giudica il pregio di un amministratore.
Perché – continuano i consiglieri di minoranza – di questo stiamo parlando: la maggioranza ha semplicemente difeso una tesi indifendibile giacché la seduta del 19.03.2024 è stata convocata illegittimamente. Di questo non si discute ormai più neppure in appello, dove, invece, la maggioranza cerca di salvare almeno le successive delibere di convalida.
Orbene – continuano i consiglieri di minoranza – anche quelle delibere appaiono palesemente errate e illegittime e, a dire del TAR Napoli, sembrerebbe non potersene neppure discutere. Tuttavia, quand’anche il Consiglio di Stato dovesse diversamente argomentare, resterebbe sempre e scolpito un concetto: la seduta del 19.03.2024 è stata illegittimamente convocata e il sarcasmo del Sindaco sul punto era offensivo e fuori luogo. Per il resto, i consiglieri di minoranza, attenderanno con fiducia l’esito dell’appello.
Un’ultima considerazione di colore (per i lettori più attenti) relative al mandato di appello conferito nottetempo: è noto il principio in virtù del quale la procura al difensore del Comune non postula necessaria e previa autorizzazione giuntale (Tar, Napoli n. 6777/2021) a meno che non vi sia, in tal senso, espressa previsione statutaria di segno contrario. Orbene, non senza conseguenze pratiche, nel caso il mandato risulta inequivocabilmente conferito prima della delibera giuntale in un contesto in cui ogni cittadino attento riesce a leggere l’art. 27 dello statuto vitulanese, con particolare riferimento alla lettera r). Ma anche di questo ci sarà modo di parlare in seguito unitamente ad altri spunti (verrebbe da dire inesauribili) di un ormai noto amministrare prepotente quanto distratto e affaccendato”.